può entrare, liberi mondi che si sviluppano per un'intima forza propria>> (14): dove e dato all'uomo f1..1ggirel'angoscia esistenziale del vivere moderno, e ritrovare la perduta esperienza mistica della comunità. Tra queste « società intermedie >>, tema e nostalgia antichi nella sociologia cattolica, vengono a trovar posto anche i partiti, con il loro illeso diritto originario, al par di quello delle famiglie, delle comunità locali, dei sindac ati, della Chiesa di Roma. Ma allora ha buon gioco de Caprariis opponen do, come oppone, che i partiti non sono « società intermedie >> che siano da tutelare di fronte allo Stato, ma, sotto più di un profilo, proprio lo Stato : un elemento - come si esprimono i giuspubblicisti che si sono con più attenzione soffermati st1questo tema - di qt1ella « costituzione materiale >> che 1a Costituzione scritta e formale presuppone e solo in parte dichia ra. Quasi una « supercostituzione ))' insomma, o piuttosto la verità della Costituz ione, alla quale debbono guardare il politico e lo storico, anche se al magistrato (per altre e buone ragioni costituzionali) resterà precluso il ricorso ad essa nell'interpretazione del diritto positivo. Ora è ben vero, come sottolinea il Resrigno, che la nostra Costituzione riflette un compromessb storico, se non proprio tra le forze antis tatali, tra partiti portatori di una concezione strettamente strumentale dello Stato; e ne reca ben visibili i segni. Ma occorre vedere se questa convergenza sia maturata sul terreno di un minimo di comune visione dei rap porti tra società civile e società politica, che davvero superasse i limiti cc formalistici >> del costituzionalismo di derivazione ottocentesca; o se non a bbia spiegato, invece, come malgrado tutto sembra più rispondente a realtà, un'influenza più che altro negativa e limitatrice, paralizzando alc uni svolgimenti costruttivi della visione liberale. Così è stato, indubbiamente, per (14) Cfr. Le società intermedie, relazione al convegno dell' « Unione Giuristi Cattolici Italiani », novembre 1957, ne « Il Mulino », gennaio 1958, 3-34, p. 24; cfr. pure la ricordata prolusione Sindacati e partiti nel diritto privato, a p. 34: « .•. Perciò la richiesta dei partiti e dei sindacati di rimanere nel. diritto pri vato, retti dalle brevi e povere norme sulle associazioni non riconosciute, si traduce in una esaltazione del diritto privato, come ultima garanzia della libertà, e in un atto di sfiducia verso lo Stato ». Seguono·, per la verità, alcune risei;ve : ma non tali da infirmar e la convinzione dell'Autore, che questa rimanga pur sempre la miglior s trada che si possa seguire nel nostro Paese. '[29] · Biblioteca Gino Bianco
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