Nord e Sud - anno VI - n. 61 - dicembre 1959

V. Anche in questo il regime dei partiti richiama assai da vicino il diritto feudale : che si presenta ricchissimo di regole e povero di sanzioni concretamente efficaci. Il tema politico e giuridico di una legge sui partiti nasce, appunto, dalla sperimentata inefficienza delle garanzie democratiche « interne )), che vengono riproposte in forza di limiti di ordine pubblico. Ci si .appella allo Stato nella sua figura di garante di giustizia, affinchè spezzi la pretesa di oligarchie irrigidite a mantenere con metodi arbitrari il controllo su quegli strumenti dai quali è condizionato il concreto esercizio della capacità di diritto pubblico di tutti i cittadini. Non è necessario richiamare -estesamente diagnosi note : quelle stesse pratiche, che costituirebbero reato all'interno di una sezione elettorale, se poste in essere per alterare invece le risultanze di un congresso di un partito, che ha sulla composizione del Parlamento ripercus~ioni incalcolabilrnente maggiori,. non trovano altra san~ zione se non quella remota dell'opinione pubblica; contro radiazioni manifestamente faziose, che pur ledono in modo grave la personalità morale ed escludono dalla piena attività pubblica chi non sia disposto a mutare fede politica, non esiste rimedio o mezzo di resistenza; nel testo delle leggi .elettorali, infine, si viene svolgendo una insidiosa tendenza ad attuare con mezzi indi~etti una vera e propria << serrata )) in danno delle nuove formazioni. L'elencazione potrebbe continuare (e Valitutti, ad esempio (11), insiste acutamente sui due « status )) concreti del cittadino italiano, il quale risulta più o meno favorito a seconda che sia o meno « accomen- -dato )) a un partito, quando vuole ottenere dalla 'pubblica amministrazione ·non privilegi, ma la normale soddisfazione dei propri diritti e interessi); .ma è sufficiente, e decisivo, il rilievo che la Costituzione (art. 49) indica nei partiti lo strumento mediante il quale è consentito ai cittadini « concorrere •con metodo democratico a determinare l'indirizzo della politica nazionale )), per intendere tutta l'assurdità di un abbandono di questo diritto- -funzione al disordine anarchico, e ad una autodisciplina che l'esperienza ha ,dimostrato essere peraltro m~ncante. Non vale allegare in contrario il principio di libera associazione,che (11) In alcuni interventi in assisi interne del Partito Liberale Italiano: ma vedine anche: J partiti politici, in « Studi politici », settembre-novembre 1952, e Partiti burocratizzati e partiti militarizzati, ivi, marzo-agosto 1953. [26] Biblioteca Gino .Bianco

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