Nord e Sud - anno VI - n. 61 - dicembre 1959

e codificate, vigono altrove come norme non scritte del costume politico; le vicende statutarie salienti degli uni hanno indirette ripercussioni nella vita interna degli altri, dove valgono come precedenti; anche le formazioni autoritarie finiscono col tributare, nella facciata democratica, l'« hommage du vice à la vertu >>. Restano, senza dubbio, elementi irriducibili, piani di divergenza: qui l'interprete non potrà non segnare le deviazioni dalla normalità come un problema per i politici, o un compito dell'ulteriore ricerca. Ma la pratica corrente indica essa stessa la linea di una ricostruzione unitaria, quando, ad esempio, in difetto di una specifica disciplina della procedura consiliare o congressuale, fa rinvio, in quanto applicabili, ai regolamenti delle due Ca1nere (più comunen1ente a quel]o del Senato). Non fosse che per ragioni tecniche, si dovrà pur sempre procedere poggiando sul diritto comune, e sui principi generali del nostro diritto pubblico, stabilendo un raccordo tecnico che non mancherebbe di spiegare una positiva influenza dal punto di vista democratico. Non si tratta, del resto, di creare qualcosa di nuovo, ma di continuare con maggiore organicità il lavorio interpretativo che già si svolge nei partiti, ascoltando (come ammoniva Vivante) « la voce del diritto, che vien su dalle cose >>. Ogni giorno, nelle polemiche delle correnti, si possono raccogliere analogie illuminanti con il diritto costituzionale, penale, commerciale persino, o se ne vede riproporre inconsapevolmente la problematica. Si pensi, per rifarsi a casi recentissimi, alla disp11ta sulle fonti del diritto dei partiti (Vecchietti-« Avanti!))' Lombardi-« Unità))) in occasione della confluenza della sinistra socialdemocratica nel PSI, o a quella sui rapporti tra esecutivo e maggioranza a proposito dell'atteggiamento dell'onorevole Moro nei confronti delle correnti. Le riviste politiche specializzate dovrebbero fermare la loro attenzione su queste vicende, .fissandone gli insegnamenti di valore generale. Compiendo poi, rispetto a questo, un lavoro di secondo grado, i giuristi non farebbero che ripercorrere il cammino creativo di tutte le grandi elaborazioni moderne del diritto comune. Fissare i punticardine di un diritto dei grandi centri di azione politica collettiva - e non solo dei partiti, ma della costellazione di associazioni politiche, « partiti >> sotto un certo aspetto esse stesse, che fan loro corona - significherebbe arrecare un contributo sostanziale al consolidamento del costume democratico . .[25] Biblioteça Gino Bianco

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