Nord e Sud - anno VI - n. 61 - dicembre 1959

il suo autentico contributo nel trapasso dalle istanze generiche della « democrazia interna))' dell'organizzazione, della disciplina, alla istituzionalità politica concreta. Ogni « scienza >> del diritto è, nell'atto stesso, volontà e instaurazione (non solo ideale) di ordine : lo studio attento del diritto dei partiti· politici porrebbe anche le premesse intellettuali della sua riforma, che anticipa e in certo modo anche prefigura. IV. L'elaborazione, su materiali di esperienza, di un « diritto comune >> dei partiti di democrazia potrebbe andar soggetta a più di una obbiezione preliminare. Di qt1elle di ordine politico va contestato con fermezza il carattere cinico o scettico ( « Quid mores sine legibus >> ?). Si tratta di garantire equilibri politici reali, non di creare nel vuoto : le minoranze sono forze in lotta per affermare la legalità, che nell'opera dei giuristi debbono poter trovare una teoria, delle armi critiche, una « giurispr11denza >> alla quale attingere. Non e questione di simpatia per i deboli, ma del principio fondamentale che, dagli apici dello Stato rappresentativo, si riverbera nella vita di tutte le associazioni democraticl1e : la collaborazione delle minoranze alla decisione sulle diretti ve dell'azione comune, la formazione dialettica della « verità >> politica. Come in ogni costruzione giuridica, anche nella teoria del diritto dei partiti è insito un elemento di ideologia: solo che si tratterà di un « punto di vista >> oggettivo, quello della Costituzione, della volontà nazionale, e non di uno soggettivistjco e astrattamente razionalistico. Le altre obbiezioni sono di ordine scientifico, e non tutte si possono considerare già implicitamente risolte nell'antico dibattito sull'idea di tma teoria costituzionale da costruire sopra i singoli ordinamenti positivi come « diritto pubblico generale >> dello Stato moderno. Nei limiti in cui si possa parlare di una comune civiltà politica, venuta formandosi nel secondo dopoguerra italiano, l'affinità tra gli ordinan1enti dei diversi partiti (che in caso diverso non si potrebbero studiare, se non isolata.mente, ciascuno secondo lo spirito politico suo proprio) è sicuramente più stretta di quel che la lettura degli statuti parrebbe suggerire. Quelle che qua sono regole formali [24] Biblioteca Gino Bianco

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