alla labile fluidità della memoria collettiva (la « escoulourjante mémoire >> di Beaumanoir: e il compito di raccogliere le regole più delicate e decisive, quelle che formano ora per ora la prassi e si conservano nella tradizione non scritta di un partito, richiama invero l'opera dei primi compil~tori delle consuetudini, feudali). Regole e principi direttivi vengono così di continuo smarriti, e faticosamente recuperati: e la vita giuridica dei partiti manca di organic_ità vera, è tutta un seguito di lacerazioni violente e neppure necessarie, là dove il plastico mutare di una « juris prudentia >> accompagnerebbe naturalmente, senza rotture di continuità, l'evoluzione del costume poli- . t1co. L'o·pera di un pensiero giuridico attento e creativo è tanto più necessaria, in quanto da un 'lato un.a disciplina di legge non potrebbe andar oltre alcuni principi essenziali di ordine pubblico (ed oggi è ancora questione « du prémier pas qui caute >>), e da un altro lato gli statuti non possono codificare che una parte, e non sempre la più ampia, del diritto vivo di un'associazione politica. Gli articoli dello Statuto Albertino, scriveva Santi Romano, e lo si può ripetere qui, « somigliano a delle semplici intestazioni di libri, le cui pagine sono state lasciate bianche, e che vengono. a poco a poco riempite con i materiali che forniscono i nostri usi e costumi, le nostre incipienti tradizioni, in una parola l'evoluzione della nostra vita pubblica >> (9). Solo dei giuristi potrebbero in effetti ragionevolmente collegare in un discorso coerente regole che nella vita di partito corrispondono a quelle della cosiddetta « correttezza costituzionale >) nel diritto pubblico, con altre che si possono ricavare dagli statuti e da altre regolamentazioni interne, dai precedenti, dalla comparazione, e infine dalle leggi dello Stato (e gli studi del Rescigno (10) in questi anni mostrano quali inattesi orizzonti possa offrire lo studio della giurisprudenza civile in tema di partiti). Si verrebbero per questa via formando quegli schemi concettuali di inquadramento della materia, che rappresentano l'indispensabile premessa perchè il giurista possa fornire (9) Nella prolusione modenese Le prime Carte costituzionali, in « Prolusioni e discorsi accademici», Modena, Università, 1931, a p. 45: è da .vedere anche la prolusione pisana su Diritto e correttezza costituzionale, ivi, pp. 51-68, per alcuni spunti suggestivi suscettibili di applicazione al nost~o tema. (10) Pietro Rescigno: Sindacati e partit,: nel diritto privato, « Jus », 1956, 1-34 e La sezione del partito politico, in « Studi per De Francesco », voi. II, 567 ss. ['23] · Bibliotec- Gino Bianco
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