·del lavoro di riflessione da parte di coloro che saprebbero e potrebbero riconoscere le linee dominanti dei mutamenti in corso, sceverare quel che nella prassi merita di venir trasmesso e generalizzato, fissare i « casi >> maggiormente significativi .in un ordinato sistema di precedenti, estrarne i principi generali comuni. Con tanti prologhi in cielo sulle filosofie dell'esperienza giuridica, e sulla cosiddetta « pluralità degli ordinamenti giuridici >> (cioè, sulla vigenza sociale di un diritto non posto direttamente dallo Stato), la nostra cultura non possiede nessuna ricostruzione generale del diritto dei · partiti dovuta all'opera dei giuristi e fo11data sugli strumenti concettuali . della scienza giuridica: come pure si è fatto, ad esempio, dal CesariniSforza per il « diritto sportivo >> e da Calama11drei per le regole cavalleresche in quanto diritto della « comunità dei gentiluomini >> (7). Proprio i giuristi che vivono la vita delle grandi organizzazioni politiche sembrano colpiti da una singolare scissione della personalità: pensiero giuridico e pensiero politico; anche moderni entrambi, non giungono a fondersi. Un caso esemplare è quello del Principe senza scettro di Lelio Basso, tema di estrema suggestione, svolto no11già reinterpretando direttamente la propria incomparabile esperienza di vita costituzionale e parlamentare, ma sull'autorità di giuristi cattedratici (8). Una zona ricchissima di esperienze giuridiche vive così abbandonata bilità dei giuristi, in « Studi per V. E. Orlando », 1951, vol. II, 221-241: « ... Perchè l'atteggiamento dello studioso che identifica nei confini della sua particolare disciplina i limiti della sua cultura e della sua personalità lascia nella società un vuoto incolmabile. Chi se non il giurista nutrito di cultura storica, attento a ogni esperienza, animato da una fervida passione civica, saprebbe indicare ai politici gli strumenti e le _forme in cui possono tradursi le istanze della loro azione, additare le incongruenze degli ordinamenti positivi, segnalare la necessità di sopprimere istituti superati dal tempo, proporre alla discussione temi e alternative? ... Conclusione amara e sterile, la cui responsabilità spetta in maggior parte ai governi, ma in una certa misura ai giuristi, rimasti assenti da una discussione nella quale ad essi spettava una parola dec1s1va ». (7) Vedi, tuttavia, di Leopoldo Elia: I partiti politici visti attraverso i loro statuti, in « Cronache sociali », 1948, 15 febbraio; vedi anche alcune linee di una possibile· ricostruzione in Virga P.: Il partito nell'ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano 1948, 199 ss. (8) Lelio Basso: Il principe senza scettro: democrazia e sovranità popolare nella Costituzione italiana, Feltrinelli, Milano, 1958; e si veda la polemica seguita in « Nord -e Sud », luglio e nqvembre 1958. . [22] Biblioteca Gino. Bianco
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