b) consorzi di sviluppo turistico (in analogia a quelli industriali previsti dall'art. 21 della legge n. 634); e) potenziamento del credito alberghiero, sia d'impianto che di esercizio. Particolarmente complesso il problema del credito di miglioramento, considerando che 1'80% circa degli esercizi alberghieri italiani non è gestito direttamente dai proprietari degli edifici; d) creazione di Enti per l'attuazione dei programmi turistici. Poicl1è l'art. 7 della legge _646 prevede che la Cassa - per l'attuazione di opere d'interesse turistico - può assumere partecipazioni in altri Enti, o cos~ituirne dei nuovi, si potrebbero studiare le possibilità implicite in questa enunciazione. Ove in particolare la dizione « opere d'interesse turistico » potesse essere estesa fino a comprendere « iniziative d'interesse turistico », si potrebbe forse pensare alla costituzione di una « finanziaria >> (con maggioranza azionaria della Cassa, e partecipazione della Sezio11e Speciale di Credito Turistico e Alberghiero della B.N.L.), in grado di poter agire con efficacia e tempestività sia nel complesso campo del « sostegno » del mercato, con iniziative dirette di tipo commerciale, sia, al limite, attraverso la gestione di proprie attrezzature o di propri pro- • grammi; e) incentivazione attraverso la concessione dì aree. Dagli studi fatti in occasione di alcuni programmi turistici privati, sembra accertato che spesso la gestione di alberghi di per sè è insufficiente a garantire l'ammortamento degli ingenti capitali necessari, e che solo la va]orizzazione fondiaria delle aree viciniori costituisce un incentivo sufficiente. Malgrado l'accusa - che risulterebbe giustificata - di favorire la speculazione fondiaria, si ritiene di dover insistere sulla necessità, più che sull 'opportunità, di permettere tali speculazioni, indubbiamente meno dannose alla collettività della normale speculazione sulle aree urbane, che pure è uno dei terreni pacificamente e legalmente riservato al grosso capitale finanziario. Su questo piano, oltre alla concessione gratuita o semigratuita di aree pubbliche, dovrebbe potersi giungere all'espropriazione per pubblica utilità; f) incentivazione agli investimenti privati stranieri. Sia sulla determinazione, anche nominativa, dei potenziali investitori stranieri, che sull'incentivazione necessaria e sufficiente per determinare o facilitare l'avvio [46J Biblioteca Gino Bianco
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