Nord e Sud - anno VI - n. 57 - agosto 1959

presso chi è in grado di provvederli. Naturalmente i contributi possono essere sottoposti a « condizioni >>, e di fatto lo sono : in varia misura, s'intende, a seconda dei casi, dei programmi e degli orari. Si può infatti smorzare la risonanza di un programma spregiudicato mandandolo in onda ad un'ora disattesa. Ma l'argomento « censura >> merita qualche co11siderazione a parte, perchè, in verità, investe un ordine di problemi molto più complesso di quanto solitamente si intenda quando si parla di censura radiofonica o televisiva. La censura non è certo una novità di questo secolo, però è fuor di dubbio che la comparsa dei moderni mezzi di comunicazione abbia enormemente ampliato il campo delle sue esplicazioni. Nessun paese ha potuto del tutto difendersi dalla malattia della censura. Nel periodo della nostra storia recente che viene generalmente considerato come il più liberale di tutti, il periodo giolittiano, l'idea di applicare una censura preventiva al primo moderno strumento di comunicazione, il cinema, fu accettata pacificamente. La « legge per la vigilanza sulle produzioni cinematografiche )) fu presentata d~llo stesso Giolitti in qualità di Ministro dell'interno (25), ed istituì un controllo governativo centrale, a spese dei produttori cinematografici, per stabilire preventivamente quali films potessero essere rappresentati nelle sale di spettacolo. Il controllo era stato suggerito dalla convinzione che si dovessero proibire le pellicole aventi « carattere immorale ))' oppure che « rappresentassero fatti atroci, i quali agiscono sulla fantasia delle donne e dei bambini in modo disastroso )>, e anche quelle « che sono vera e propria scuola di delitto >>. E' vero che in quel periodo la strasgrande maggioranza della gente era concorde nel negare al cinema possibilità artistiche, e Giolitti, considerando la produzione cinematografica di quel periodo, condivideva verosimilmente il giudizio comune. Ma nè questa circostanza, nè la sincera convinzione che molti films fossero addirittura spettacoli incriminabili in conformità del codice penale, possono rendere liberale un provvedimento che liberale non è. L'istituzione di un controllo di quel tipo, per di più affidato alla discrezionalità (25) Cfr. Discorsi parlamentari di Giovanni Giolitti, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1954, vol. III, pagg. 1236-37. [33] ibliotecagi·nobianco

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