Nord e Sud - anno VI - n. 57 - agosto 1959

importanti. L'art. 1 estende la concessione in esclusiva accordata alla RAI ai servizi televisivi, e vieta le subconcessioni. L'art. 3 stabilisce che la maggioranza assoluta delle azioni deve passare in titolarità all'IRI, e ad esso va intestata. Queste azioni possono essere trasferite solo allo Stato o a un Ente pubblico nazionale, e sono negoziabili solo all'interno della Repubblica. Per effetto di questa norma, la partecipazione della SIP viene ridotta ad una relativamente piccola percentuale; quote minime restano nelle mani di alcuni privati sopravvissuti alle varie trasformazioni interne (16). Viene stabilito che del Consiglio di a1nministrazione dell'ente fanno parte sei membri designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri degli esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze e delle PP. TT.: essi non debbono necessariamente essere funzionari statali. Il Collegio dei sindaci deve essere presieduto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato (art. 5). La Convenzione stabilisce anche che la nomina del presidente, del consigliere delegato e del direttore generale della RAI deve essere approvata con decreto del Ministro delle PP. TT., sentito il Consiglio dei ministri : ossia, è tfatta dal Consiglio dei ministri. Tuttavia - come abbiamo visto prima - la predetta approvazione e la partecipazione dei consiglieri e del sindaco di nomina governativa all'amministrazione della società « non implicano alcuna responsabilità da parte dello Stato )) (art. 6): una precisazione che, se suonava eccessiva e ridicola in rapporto ad un sistema come quello creato dal fascimo, oggi appare semplicemente priva di riferimento alla realtà, poichè o come controllore o co1ne controllato - ossia come proprietario, attraverso l'IRI, della RAI - lo Stato è inevitabilmente responsabile. La RAI, se richiesta, deve mettere a disposizione del Governo fino a due ore al giorno, escluse quelle dei programmi serali, le stazioni di radiodiffusione per i comunicati ufficiali. Su richiesta del Governo è tenuta altresì a prestare la sua opera per « manifestazioni di interesse generale o collettivo )): queste prestazioni possono essere richieste fino a tre volte la settimana, e anche più spesso, ove ricorrano « speciali esigenze )) (art. 18). L'art. 20 conferma la facoltà .del Ministero dell'interno di modificare (16) Cfr. l'articolo di Ernesto Rossi: « L'alta vigilanza))' nel Mondo del 6 gennaio 1959. (23] ibliotecag.inobianco

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