Nord e Sud - anno VI - n. 57 - agosto 1959

I relaive, e anche qui, in mancanza, dal Ministero delle PP. TT. (15). Delle poche Commissioni istituite non si è più sentito parlare: questo è sicuramente un punto della legge destinato a restare inapplicato. Ma la grande novità della legge del 1947 è l'istituzione di una Commissione parlamentare incaricata di esercitare « l'alta vigilanza per assicurare l'indipend~nza politica e l'obbiettività informativa delle radiodiffusioni )) (art. 11). I 17 membri inizialmente previsti, tutti deputati, sono stati portati nel 1949 a 30, 15 per ciascun ramo del Parlamento. La designazione è fatta dai Presidenti della Camera e del Senato, in modo che siano proporzionalmente rappresentati tutti i gruppi parlamentari. La Commissione trasmette le sue deliberazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale << deve impartire al Presidente dell'ente concessionario le disposizioni necessarie per curarne l'esecuzione e deve informare il Ministero delle PP. TT. )) (art. 13). Le norme interne per il funziomento della Commissione sono emanate di concerto dai Presidenti delle dt1e Camere (art. 14). L'art. 16 della legge stabilisce che « per la trasmissione di informazioni di carattere politico-militare o di notizie attuali di carattere finanziario ed economico capaci di pregiudicare i rapporti inter11azionali, il credito dello Stato o interessi di carattere generale, l'ente concessionario può preventivamente interpellare la Presidenza del Consiglio dei ministri, e in tal caso deve osservarne le istruzioni )). Nei casi di inadempienza degli obblighi impostigli dalla legge il Ministero delle PP. TT. può applicare all'ente una penale. In caso di recidiva in gravi inadempienze, il Consiglio dei ministri può disporre la revoca della concessione, sentita la Commissione par lamentare se le inadempienze investono il lato politico delle trasmissioni, o il Comitato di vigilanza, se ne investono il lato culturale e artistico. La legge del 1947 è stata integrata, il 26 gennaio 1952, dalla già menzionata Convenzione tra lo Stato e la RAI, che contiene varie disposizioni (15) Anche di queste Commissioni locali c'è il precedente fascista. A norma dell'art. 6 della Legge 14 giugno 1928, n. 1352, contenente disposizioni per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche, dovevano essere costituite in tutte le città sedi di stazioni trasmittenti, commissioni « di vigilanza >> composte da: 1) un artista nominato dal podestà della città; 2) un tecnico radioamatore; 3) un funzionario tecnico del ministero competente. [22] Bibliotecaginobianco .

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