Nord e Sud - anno VI - n. 57 - agosto 1959

gli Stati Uniti - esso non era sostanzialmente~ diverso dalle leggi già introdotte nei Paesi progrediti. La legge approvata, ripetiamo, non poteva coprire che formalmente il campo delle radiocomunicazioni: mancava ovviamente una nozione precisa dell'intiera portata dei nuovi strumenti. Erano chiari sia i vantaggi che gli svantaggi della loro applicazione in campo militare. Si era constatata la loro enorme importanza nella navigazione: tutti avevano sotto gli occhi - si era nel periodo delle grandi emigrazioni transoceaniche - i formidabli benefici che ne avevano tratto le compagnie di navigazione. Ci si rendeva anche conto della crescente importanza della nuova industria elettromeccanica, e del fatto che varie società straniere erano già molto attive in Italia, in questo settore. • .. ~ -~r ---. Non ci si avvedeva però, a quel punto - nel quale, conviene sottolinearlo, radiotelegrafia e radiotelefonia erano viste come strumenti gemelli, e quindi prevaleva la considerazione degli elementi comuni piuttosto che di quelli differenziali - che nelle radiocomunicazioni era implicita una grande questione di principio, che faceva tutt'uno con quella della libertà di manifestazione del pensiero. I dubbi non oltrepassavano, in pratica, i confini della questione economica: l'alternativa sembrava porsi tra interesse della difesa e dell'ordine, quest'ultimo 1ninacciato soprattutto dal caotico incrociarsi delle comunicazioni, e interessi relativi allo sviluppo di servizi commerciali molto remunerativi, e di una nuova industria, insidiata dalla concorrenza agguerrita degli imprenditori stranieri. Risolta la questione dando la preminenza al primo, sia pur col dichiarato intento di venire largamente incontro ai secondi, null'altro sembrava restare sul tappeto. Nel dibattito citato ci fu, e vero, la proposta di un deputato di esentare dall'obbligo della richiesta di concessione gli impianti stabiliti a scopi didattici e scientifici; era una proposta che affrontava almeno un aspetto, e di per sè anche importante, del problema della libertà di comunicazione radiofonica: ma non venne presa in considerazione~ Non essendosi posta la questione della libertà di comunicazione radiofonica, come aspetto di quella generale della libertà di espressione, la legge, a questo riguardo, stabilì un precedente gravido di effetti: non tanto per il principio di uno stretto controllo pubblico sui nuovi strumenti, quanto per i largl1issimi poteri discrezionali attribuiti sin dall'inizio all' esecutivo in questa materia. Non desta meraviglia, naturalmente, che le con- [12] Bibliotecaginobianco .

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