Nord e Sud - anno VI - n. 57 - agosto 1959

Nel caso dell'ente radiofonico, l'ingresso di delegati del Governo negli organi direttivi fu deciso nel 1927, quando un decreto (1) determinò la trasformazione dell'URI nell'EIAR; la partecipazione azionaria ebbe inizio invece nel 1933, allorchè l'IRI assunse il controllo, con pacchetto di minoranza, della società SIP, divenuta nello stesso anno proprietaria del pacchetto di maggioranza dell'EIAR; ed è arrivata ad essere quasi totale nel 1952, per effetto di una Convenzione che ha trasferito le azioni RAI della SIP all'IRI (2). La RAI è perciò t1n'azienda del gruppo IRI, inquadrata nel settore delle telecomunicazioni, ma caratterizzata da una posizione tutta particolare. Essa è, a sua volta, a capo di un gruppo di aziende strettamente legate alla sua attività: la SIPRA, che si occupa della pubblicità radiofonica, la SACIS, società controllante la pubblicità televisiva, l'ERI, impresa editoriale, l'ILTE, azienda tipografica, la CETRA, azienda produttrice di dischi fonografici. L' « irizzazione )> completa della RAI è il punto terminale di una vicenda che ha portato, in tappe successive, il controllo pubblico sempre più all'interno dell'ente radiofonico : ci sembra opportuno rievocarla brevemente prima di passare ad esaminare l'attuale regime giuridico della RAI. Il controllo pubblico sulle radiodiffusioni dal 191O alla Liberazione Il primo atto legislativo dello Stato italiano nel campo che ci interessa risale al 1910. Fu la prima e l'ultima volta che il Parlamento votò una legge riguardante la radiofonia. Tutta la successiva legislazione è frutto di decreti legge. La legge del 1910 (3) non regolava la sola materia radiofonica, ma l'intero campo delle comunicazioni senza filo, delle quali, a quel tempo, la radiotelegrafia costituiva la principale applicazione. Il disegno di legge presentato dal Governo presieduto da Luigi Luzzatti riservava al Governo « lo stabilimento e l'esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiatele- (1) R. D. Legge 17 novembre 1927, n. 2207, art. 1. (2) Convenzione per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari, stipulata tra lo Stato e la RAI il 26 gennaio 1952, art. 3. (3) Legge 30 giugno 1910, n. 395. .Bibliotecaginobianco

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