della precedente circolare Cortese, avevano ritenuto di poter procedere all'esame di nuove domande senza esperire indagini, ritenendole superflue, per il fatto che l'apertura di nuovi esercizi non avrebbe potuto recare dar1no al pubblico interesse. In una recente dichiarazione, il Presidente della National Uni011 of Manifacturers del Regno Unito ha sottolineato una certa tendenza al ribasso nei generi alimentari, a causa dell'accentuarsi della concorrenza fra le varie ditte distributrici, sul mercato britannico. Per il vero, non necessita anche questa conferma per valorizzare una esperienza secolare sui benefici effetti della competizione commerciale. Un esempio clamoroso, si potrebbe dire decisivo, anche se in altro campo, si è avuto nella scorsa estate, quando a seguito dell'entrata in funzione degli stabilimenti ENI, si è infranta la situazione di monopolio preesistente ed i prezzi dei concimi azotati si sono subitamente ridotti. Al difetto di concorrenzialità nel campo della distribuzione agricoloalimentare italiano si debbono ascrivere, come si è visto, buona parte degli incentivi all'aumento del costo della vita con relative conseguenze d'ordine economico generale. Dall'altro lato la sclerosi distributiva contribuisce a mantenere bassi i margini di guadagno nelle campagne impedendo la trasmissione lineare degli aumenti di prezzo che si formano sul mercato al minuto, dietro la pressione di una maggior richiesta. Si tratta di problemi fondamentali che vanno affrontati subito ed integralmente, anche in vista dell'entrata in funzione del Mercato Comune ed agli effetti di una efficace politica meridionalistica. Occorre stabilire un punto d'incontro più diretto fra produzione e consumo. Non si vuole disconoscere con ciò l'importanza della fase distrib~-- tiva; è necessario soltanto eliminarne od almeno renderne più difficili gli abusi. A tali esigenze sembra inspirato il Decreto I 7 ottobre n. 937, pubblicato proprio mentre si elaboravano le conclusioni del presente scritto. Il primo articolo del decreto stabilisce: « Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è libero e può svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi. « Il secondo articolo prosegue: « I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolano l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduiione del costo di distribuzione dei prodotti ». All'articolo 16 si chiarisce inoltre che il decreto si applica anche ai mercati all'ingrosso preesistenti e che cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento che risultino incompatibili con le norme del decreto stesso. [37] Biblioteca Gino Bianco
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