Nord e Sud - anno V - n. 48 - novembre 1958

merciale che l'autorità può limitare soltanto per ragioni di pubblico interesse, consistendo questo in quello dei consumatori e _non in quello « particolare di eventuali concorrenti ». Un anno d·opo, subentrato Gava a Cortese, il Ministero dell'Industria e del Commercio cambiava completamente parere e sconfessava praticamente la sostanza della precedente disposizione. Eccoci dunque alla circolare n. 166599 del 6 agosto 1957 che non autorizza alcuna deroga alle norme restrittive dell'accennato R.D.L. 16 dicembre 1926, forne11do una interpretazione piuttosto elastica e senz'altro originale delle norme costituzionali· e del concetto di pubblico interesse. Per il Minindustria (seconda edizione), la severità dei dinieghi in sede di concessione di nuove licenze non sarebbe in contrasto con l'art. 41 della Costituzione in quanto il comma 2° dell'articolo stesso chiarisce che l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, consentendo quindi implicitamente la possibilità di limitarne l'esercizio per ragioni di pubblico interesse. A questo punto la circolare si affanna a spiegare che, in materia di com!Ilercio, l'utilità sociale si identifica in quella dei consumatori, il cui interesse generale cc può essere danneggiato da un eccesso di concorrenza ». È questa una rivelazione stupefacente che andrebbe commentata in chiave umoristica, se purtroppo la serietà del problema non lo impedisse. Evidentemente lo stesso estensore della circolare doveva essere tanto poco sicuro delle nuove rivoluzionarie teorie enunciate, da dover ricorrere all'avallo di un parere del Consiglio di Stato; si richiama, infatti, alla decisione 182 della Sezione V in data 17 novembre 1956. In effetti simili pronunciame11ti non sono infrequenti nella raccolta delle ·decisioni di detto Consesso. Ad esempio la numero 334 del 13 giugno 1953 sostiene che: « le norme contenute nel R.D.L. 2174 del 1926, vanno oggi interpretate nel senso che più che a stabilire le condizioni per il rilascio delle nuove licenze, esse tendono a circoscrivere i casi nei quali la licenza può essere negata qualora un eccesso di . .. libera concorrenza possa, ~nzichè un beneficio, arrecare un danno alla collettività ». Senonché, a parte l'inesattezza tecnica del concetto, il Consiglio di Stato - organo giurisdizionalmente competente sulla legittimità degli atti della pubblica amministrazione - non risulta propriamente qualificato per la riforma della teoria economica ad uso degli uffici statali. È quindi strano che un Ministero ritenga ad un dato momento di ispirarsi a tale fonte su simile particolare materia, per sostenere tesi in completo contrasto con altre •enunciate appena un anno prima. Come si è visto, infatti, all'epoca della circolare Cortese, il pubblico interesse si identificava correttamente in quello dei consumatori, esplicitamente tutelato dalla espansione della concorrenza! Simili contraddizioni nel breve spazio di un anno, possono anche spiegarsi con la pressione di determinati interessi. Lo si può desumere dal testo stesso della circolare Gava, là dove si accenna alle lamentele provenienti dalle categorie commerciali, dato che molte amministrazioni comunali, a seguito [36] Biblioteca Gino Bianco .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==