l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, fra i quali la costruzione e la gestione dei mercati pubblici, anche con diritto di privativa. Dalla lettura del dispositivo non risulta in alcun modo che il diritto, di privativa debba intendersi come imposizione del passaggio obbligato attraverso i mercati generali di tutte le merci. È evidente che si è voluto concedere ai Comuni soltanto la facoltà di gestire in esclusiva gli eventuali magazzini che venisseroistituiti. Il successivo R.D.L. 21 agosto 1937, convertito nella Legge 11 aprile· 1938 n. 611, accentuava la posizione di controllo dei Comuni sui pubblici mercati all'ingrosso ,e ne regolamentava la struttura. Ma anche quel provvedimento non accennava a sanzionare posizioni di monopolio dei mercati ge11erali oppure a divieti di vendere la merce al di :cuori di essi. Viceversa i Comuni ritennero di interpretare quel tale cc diritto di privativa » come· diritto precludente ai terzi ogni possibilità operativa ed in conseguenza emanarono i propri regolamenti, illegittimi appunto, perché travisavano le norme di Legge, così come più volte riconosciuto dal Consiglio di Stato. Per il vero, l'allora Ministero delle Corporazioni contribuì però ad avallare la tesi dei Comuni, emanando in data 6 agosto 1938 la circolare n. 215, interpretativa di detta Legge n. 611, con cui si vietava la vendita. all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli per il commercio su piazza in negozi o altri locali di proprietà privata. L'evidente abuso amministrativo di propinare a mezzo di circolari nuove e differenti norme, sotto il pretesto di interpretarne altre formanti oggetto di regolare Legge, non mancò di essere corretto dalla nuova amministrazione democratica del primo dopoguerra. Così il Mini•stero dell'Industria e del Commercio in data 1 ° agosto 1946 emanava la circolare 122-C in cui: cc••• considerato che detta circolare n. 215 del 6 agosto 1938 creava un complesso di restrizioni e di vincoli alla Legge 11 aprile 1938 n. 61I e considerata la difficoltà di collocamento dei prodotti ortofrutticoli al consumo, in attesa di una modifica organica alla Legge n. 611 ed a .quella sulla licenza ~i esercizio per la vendita al pubblico, si invitano i Prefetti a dare disposizioni alle amministrazioni comunali affinchè si astengano dall'impedire che produttori e commercianti allo ingrosso vendano nei loro privati depositi ai dettaglianti, ma incoraggino ogni iniziativa del genere che permetta di far affluire al consumo la maggior quantità possibile di derrate ». Le nuove disposizioni sono state attese invano, per anni, mentre la circolare restava lettera morta e le amministrazioni locali seguitavano ad imperversare in aperto spregio della Costituzione, delle leggi, delle disposizioni ministeriali e ,delle sentenze del Consiglio di Stato. Soltanto al momento di licenziare queste note, la Gazzetta Ufficiale pubblica un decreto legge su cui occorrerà ritornare e che sembra apportare radicali modificazioni alla attuale regolamentazione dei mercati ortofrutticoli, del pesce e della carne. [341 Biblioteca Gino Bianco
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