Nord e Sud - anno V - n. 48 - novembre 1958

Chiunque osi portare ortofrutticoli in un centro abitato fornito di mercati generali, per venderli, fuori da questi ultimi, direttamente ai minutanti, avrà la merce sequestrata, mentre i negozianti saranno privati della licenza di esercizio. Nè naturalmente è permessa - salvo casi del tutto particolari - la vendita diretta dei produttori. Recentem·ente i mezzadri di Maccarese, una importante tenuta agricola alle porte di Roma, sono entrati in agitazione per il diniego di vendita diretta al pubblico nei mercatini rionali, oppure su appositi banchi, della quota di produzione di loro pertinenza: uva, pesche, prugne, insalata ecc. Debbono passare per i mercati generali e rassegnarsi a vendere per 100 quello che il giorno dopo figurerà sulle bancarelle del mercato per trecento. Scrive il Messaggero del 30-7-1958 a tale proposito: << Fra il produttore ed il consumatore si para una volta di più il passaggio obbligato dei mercati generali con la sua organizzazione di commissionari, facchini, pesatori ed altre corporazioni autorizzate a percepire una certa tangente. Per cui, malgrado l'evidente diritto dei mezzadri. di Maccarese di 'realizzare' alle condizioni che stirnano più convenienti la loro quota di prodotti, si può dar certo che essi non riusciranno a ·cavare nulla dalla loro agitazione ». Il particolare non rilevato dal foglio romano consiste nel fatto che il p(J)Ssaggioobbligato dei mercati generali non ha alcun fondamento legale, ma costituisce soltanto un tipico caso di arbitrio amministrativo. La super- . ficialità con cui viene trattato l'argomento potrebbe anzi rientrare in quella che da ]emolo viene chiamata cc deficiente vigilanza della opinione pubblica ». Nessuna Legge dello Stato obbliga il passaggio degli ortofrutticoli attraverso i mercati generali; esistono soltanto alcuni regolamenti comunali, che, emanati dietro la suggestione di notevoli convenienze amministrative, forniscono una interpretazione a~ usum delphini della legislazione. In alcuni casi le parti lese da simili provvedimenti d'imperio si sono rivolte al Consiglio di Stato ed hanno ottenuto giustizia. Ad esempio il parere fornito dalla seconda Sezione di quel Consesso, in sede consultiva, il 3 febbraio 1948, dichiara illegittimo l'art. 3 del Regolamento del Comune di Roma del 4 marzo 1934 in cui si limita la libertà di commercio degli ortofrutticoli. Ma quanti fra gli agricoltori ed i grossisti sono talmente provveduti di nozioni giuridiche da potersi opporre all'imposizione di sequestro degli Agenti Comunali per andare a fondo nell'esame della liceità di tali atti che superficialmente - promanando essi da Enti Pubblici - sembrano rivestire tutti i crismi della legalità, mentre costituiscono veri e propri soprusi? Ed è mai possibile che i quotidiani d'informazione, pur riprendendo puntualmente ad ogni inizio d'estate il tema degli alti prezzi delle bancarelle, non accennino ,- (32] Biblioteca Gino Bianco

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