pare che faccia il Ministero, che i secondi possano cercar di lucrare sulle prolungate giacenze di disponibilità, la portata pratica degli eventuali danni al Fondo non può non apparire largamente compensata dai vantaggi di celerità, di snellezza e di riduzione dei costi che deriverebbero alla funzionalità del piano duodecennale dalla semplifìcaZione delle procedure. E, del resto, la maggiore efficienza dei controlli, che sarebbe consenti t:! dalla riduzione del numero ùegli adempimenti, permetterebbe di ridurre ad entità irrilevante l'importo di quei danni. È stato ricordato più innanzi che l'intervento dello Stato nel settore del credito agrario attraverso la anticipazione di mezzi agli istituti che lo esercitano non è limitato al Fondo di rotazione; ma, nel Mezzogiorno soprattutto, esso si estrinseca in forme numerose, rivolte spesso agli stessi territori e ad identiche finalità. Tali interventi, che si sommano alle ordinarie operazioni degli istituti, sono stati ispirati da criteri difformi e ~ono regolati da condizioni e procedure diverse. La coesistenza di numerose facilitazioni e la diversità delle norme esecutive non s.olofa sorgere il du·bbio che la utilizzazione dei fondi disponibili non sia la migliore; ma confonde le scelte degli agricoltori e complica notevolmente il lav,oro degli istituti di credito agrario e degli stessi uffici pu·bblici. Per dimostrarlo, basti citare il caso dei mutui per la formazione di proprietà contadina, che possono essere sinora, concessi, con procedure diverse, o con i fondi degli 'istituti e con il concorso statale negli interessi, oppure con le anticipazioni pubbliche stanziate con la legge 1 febbraio 1956, n. 53. Come se non bastassero la sperequazione e la confusione determinate dalla coesistenza di due diversi tipi di intervento, che comportano condizioni diverse, una terza forma di facilitazioni, r~egolatein modo ~ncora differente, sta per aggiungersi, con la imminente applicazione della legge 27 febbraio 1958, n. 189. È evidente che, in siffatte condizioni, la attività di credito agrario non può essere esplicata nel modo migliore e che ai difetti insiti nella legislazione di base altri ne aggiunge la mancanza di coordinamento che si riscontra nei provvedimenti speciali. Sarebbe, perciò, desiderabile che, prima di affrontare lo studio di vaste riforme di struttura, di discutibile opportunità e di lenta attuazione, [25] Biblioteca Gino Bianco
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