Nord e Sud - anno V - n. 47 - ottobre 1958

Ma non solo l'art. 24 della Costituzione è violato da questa legge: · 10 aver attribuito la risoluzione delle controversie sulla apposizione della marca al cancelliere capo, viola un altro articolo, e precisamente l'art. 102, che vieta l'istituzione di giudici straordinarii e giudici speciaìi. Per quanto possa sembrar ridicolo, si può ritenere che questa legge abbia attribuito ai cancellieri una vera e propria potestà giurisdizionale, creando cosi per l'appun .. to un nuovo giudice speciale, e per di più in una materia, quella dei tributi, soggetta per secolare tradizione alla competenza del giudice ordinario. Inoltre l'aver definito non impugnabile il provvedimento emanato dal cancelliere viola un altro articolo della Costituzione, il 111, che assoggetta tutte le sentenze -- e di una sentenza si tratterebbe, per quanto possa sembrar strana l'idea del cancelliere che emana sentenze - al ricorso per Cas- . saz1one. l Se invece si vuole ritenere che il provvedimento del cancelliere sia un atto amministrativo del tipo degli atti emanati, ad esempio, dalle Commissioni per le imposte dirette, la non impugnabilità di esso urta contro un ennesimo articolo della Costituzione, il 113, che stabilisce che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale ordinaria o amministrativa. Di modo che ì'atto del cancelliere viene assoggettato allo stesso regime degli atti politici - apertura e scioglimento delle Camere, dichiarazione dello stato di guerra e di pericolo pubblico, nomina dei ministri e dei sottosegretari -: nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l'esazione dei contributi della Cassa di previdenza per gli avvocati rivestisse tanta importanza per lo Stato italiano! Di fronte a un siffatto capolavoro di insipienza tecnica e politica, possiamo ripetere quanto scriveva Piero Calamandrei nel 1931: « Nessuno può disconoscere l'importanza vitale degli interessi che lo Stato si propone di salvaguardare attraverso la repressione delle frodi fiscali e la persecuzione delle evasioni; ma l'interesse della giustizia è il più santo; justitia fundamentum regnorum. E pare strano e pericoloso che lo Stato si rifiuti di giudicare e di adempiere a quello che è il suo ufficio più antico e più esclusivo, solo perchè una delle parti o entrambi siano responsabili di una trasgressione alle disposizioni tributarie. Nessun reato, anche il più grave, porta con sè come sanzione questa specie di esilio giudiziario che - sia pure limitata alle conseguenze di un solo negozio giuridico - è stabilita a carico di chi non sia in regola coi tributi sugl~ affari: neanche il ladro o l'omicida perdono, come invece lo perde il trasgressore alla legge fiscale, il diritto di chiamare in giudizio il proprio debitore e di ottenere dal giudice una sentenza che lo condanni a pagare! Tutto questo appare an9rmale e direi quasi mostruoso a chi tenga presenti quelli che sono i fini della funzione giurisdizionale: dato che anche il processo civile serve allo scopo eminentemente pubblico di attuare la legge e quindi di riconfermare nei casi concreti l'autorità dello Stato, sembra [55] Biblioteca Gino Bianco

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