Nord e Sud - anno V - n. 47 - ottobre 1958

I non è infondato affern1are che << lo spartiacque tra pensiero politico antico e moderno debba essere cercato proprio nel periodo tra Aristotele e Cicerone ». Rivalutato, e forse direi sopravvalutato, è il significato costituzionale della lex romana, esaltata nella definizione papinianea << lex est communis rei publicae sponsio ». Ma all'A. preme mettere in chiaro il contributo del costituzionalismo romano alla storia successiva del costituzionalismo britannico e l'importanza capitale della opera di Bracton, contro l'abitudine di connettere le libertà costituzionali anglosassoni alle istituzioni delle tribù germaniche, quali T ~cito le aveva descritte ed esaltate contro l'assolutismo incipiente degli Augusti. Il capitolo sul costituzionalismo nel medio evo è senz'altro il migliore ed il più interessante di tutto il volume, l'analisi della opera di Bracton, incentrata sulla acuta e sottile distinzione tra gubernaculum e iurisdicti'o, ( solo per il primo l'autorità del Sovrano è irresponsabile ed autocratica nella seconda invece, il re era obbligato per giuramento a procedere secondo la legge e non altrimenti ») costituisce non soltanto la base della concezione medioevale della costituzione, ma il filo conduttore di tutta l'acuta indagine storica successiva. Questa concezione medioevale della costituzione appariva difettosa, però, nell'abbandono << di ogni effettiva sanzione per questi limiti legali alla volontà arbitraria di un singolo». Proprio in questo punto sottile, ma decisivo bisogna vedere il passaggio dalla concezione medioevale a quella moderna della costituzione. Si trattava di assicurare una precisa sanzione per i diritti dei sudditi contro la volontà arbitraria del principe. A ciò fu necessaria una lotta lunga e non vi è dubbio che in essa la parte dell'Inghilterra fu più importante di quella di qualsiasi altro paese europeo. La contesa si svolgeva sempre fra i'urisdictio e gubernaculum e fu nella crisi costituzionale del 1621, sotto Giacomo I Stuart, che il Coke, pronunciando le famose parole << noi serviamo qui per migliaia e decine di migliaia », affermò, per la prima volta nella storia del costituzionalismo, anche se in maniera ancora vaga ed imnr~cisa" il orincpiio della responsabilit~. politica del governo innanzi al popolo, destinata << a rafforzare le vecchie garanzie giurisdizionali per la protezione dei diritti dei sudditi minacciati dalla volontà arbitraria del sovrano ». Le parole del Coke costituivano una minaccia, anche se implicita e magari inconsapevole contro la costituzione esistente. Significavano che in Inghilterra maturava la rivoluzione. E da questa nel 1689 usciva finalmente affermato il principio della responsabilità regia sia per il governo che per la giurisdizione, responsabilità << non soltanto innanzi a Dio, come era stato prima, ma innanzi alla legge e innanzi al popolo ». Il re restava legibus solutus, ma la vecchia massima ora non significava << che il re non poteva violare la legge, ma che la violazione della legge non poteva essere considerata un atto del re>>. Nasce così il principio che << tutti gli atti dello Stato devono essere con1piuti da Ministri responsabili ». Bisognava tuttavia ancora assicurare l'assoluta indipendenza del potere giudiziario dal re, ed a ciò si addivenne nel 1701 con l'Act of settlement. Solo successivamente, infi- · [122] ' Biblioteca Gino Bianco

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