Per altre opere pubbliche di bonifica montana, durante il primo quadriennio di applicazione della legge 991 è stata erogata una somma per un totale di 8 miliardi e mezzo, di cui il 22 % è stato investito in opere pubbliche a totale carico dello Stato ed il 78 % costituisce la mis,ura del concorso dello Stato per lavori effettuati da privati. Il settore « viabilità » è beneficiario del 50 % delle spese per opere pubbliche. Il rimanente 50 % è stato quasi ir1teramente destinato a1 ll'irrjgazione, agli acquedotti ed elettrodotti ed al miglioramento dei pascoli; mentre gli stanziamenti per il riassetto fisico del terre110 sono in massima parte derivati dai finanziamenti disposti dalla legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno (Legge 10-8-1950~ n. 646) e dalla legge per le aree depresse (10-8-1950, n. 647). Nei successivi anni si poteva accertare che la legge sulla montagna era stata soprattutto riguardata dagli interessati co,me strumento per il miglioramento della edilizia delle cascine di, cam,pagna. Così si esprimeva il dott. Alvino i11 una lezione tenuta ai corsi di aggiornamento di econo·mia montana, a cura dell'Ispettorato Forestale di Perugia: « La preferenza è sempre data all'edilizia rurale, intesa come ricostruzione, ampliamento~ completamento e riattamento dei fabbricati colonici sparsi, e forse un po~ meno per quanto riguarda le nuove costruzioni, rispetto alle altre forme di intervento •più diretramente produttivistiche: strade poderali ed interpoderali> ricerche di acqua ed impianti per irrigazione a scorrimento e a pioggia, impianti di colture specializzate (oliveti e frutteti), sistemazione superficiale dei terreni acclivi, piar1tagio11i boschive, miglioramento di bestiame con soggetti selezionati ». Per quanto rj•guarda la concessione dei mutui, mette contro di osservare che, l'azienda agraria - di dimensioni solitamente molto esigue e caratterizzata da forme di possesso di fatto difficilmente provabili giuridicamente - no,n offre sufficiente valore cautelativo per l'Istituto esercente il credito agrario; e pertanto viene sottoposta ad una garanzia che si concretizza in una ipoteca di I O grado sui beni immobili. Viene cosi fortemente limitata la disponibilità del fond·o e quindi la possibilità di un agevole ricomposizione delle unità poderali. Inoltre, la frammentazione della proprietà rappresenta un grave ostacolo ,per la esecuzione dei lavori di in~igazione o di sistemazione dei terreni, lavori che richiedono opere di imbrjglia1nento e riattamento per una lunghezza ben superiore a quella normale di un singolo podere, mentre difficile è raggiungere l'accordo fra i titolari dei diversi appezzamenti. A questo punto, è lecito domandarsi se la legge 991 non costituisca un effimero « palliativo di tamponamento », v·olto a conservare artificiosamente la condizione attuale delle nostre mo11tagne. Del resto, questa è una conseguenza inevitabile della impostazion.e rettorica e sentimentale che era alla base del progetto di legge. Così si eSiprimeva infatti il sen. Medici [114] Bibloteca Gino Bianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==