Nord e Sud - anno V - n. 45 - agosto 1958

.economica che, generalmente, caratterizza le regioni di montagna. So·no infatti considerati cc montani »: a) i comuni il cui territorio si trovi almeno per 1'80 % al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare; b) i comuni il cui dislivello tra la quota altimetrica minima e massima sia almen·o di 600 metri, qua.Iora il reddito imponibile medio per ettaro non superi le lire 2.400; c) i comuni che, pur privi di siffatti requisiti altimetrici, presentino tuttavia, a giudizio della Commissione Censuaria Centrale, le condizio,ni economico-agrarie proprie di una economia montana .alquanto depressa. È stato· calcolato che i comu11i beneficiari ammontano a circa 2.160, p·er u,na superficie di circa 10 milioni e 400 mila ettari con una popo;lazione di 6.215.500 abitanti. 2) - Concessione di niutui di migliora1nento. Viene accordata una .anticip·azione di favore (per un ammontare totale di 1 miliardo nel primo esercizio, e di 2 miliardi nei successivi esercizi) da parte dello Stato agli istituti di credito agrario, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnano a concedere mutui a coltivatori diretti, piccoli e medi proprietari, piccoli e medi allevatori, artigiani singoli ed associati operanti nei territori -montani. Questi prestiti, rimborsabili in 20 anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del 4 %, sono concessi per 1'80 % della s·pesa riconosciuta tecnicamente ammissibile. Il gettito che deriva da questa fonte è destinato all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali, e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, oltre che al miglioramento igienico e ricettivo delle abitazioni private (art. 2). 3) - Sussidi e concorsi dello Stato per opere di bonifica. Viene predi&posto un piano generale di bonifica, ·per la cui realizzazione è prevista la classifiicazione e la delimitazione dei comprensori di bonifica montana (art. 14 e 15) e la costituzione di co11sorzi di prevenzione (art. 10). Delle opere necessarie per raggiungere le finalità stabilite dalla legge, alcune sono a totale carico dello Stato (opere di sistemazione idraulicoforestale e, comu·nque, dirette a garantire la stabilità del terreno e il buon regime delle acque), altre, pure di competenza dello Stato, sono sussidiabili da parte di quest'ultimo, con contributi di diversa misura, rimanendo la . differenza a carico dei proprietari dei terreni inclusi nel cornprensorio (opere di consolidamento delle dune, di bonificazione di 'laghi e stagni, di difesa dalle acque, di provvista e di utilizzazione agricola di esse, e, infine, opere dirette alla riunione di più ap,pezzamenti in convenienti unità fondiarie). Per tale com,plesso di attività viene stanziata una somma di lire 10 miliardi. Risultano in·oltre fissati sussidi e concorsi dello Stato per altre opere non previste dal piano generale e ritenute di co1npetenza privata ma egualmente utili ai fini della bonifica montana (art. 3). [112] Bibloteca Gino Bianco

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