Nord e Sud - anno V - n. 45 - agosto 1958

\ rappresentava ,più una sufficiente « valvola di sicurezza » per assorbire la crescente eccedenza di forze di lavoro impiegate nell'a·gricoltura montana. Si veniva a spezzare al tempo stesso l'economia chiusa nell'ambito della quale erano stati circoscritti gli scambi commerciaJli e le attività di mercato dei produttori delle zone montane. Se i progressi della civiltà tecnica e meccanica rendevano sempre me110 favorevole la posizione della popolazione rurale in confronto degli abitanti della città (mentre la partecipazione dell'agricoltura alla formazio1ne del prodotto netto nazionale risultava sempre meno proporzionale al complesso della manodopera in essa ?C· cupata ), era inevitabile che si aggravassero le condizioni di arretratezza e di disagio dei coloni, dei coltivatori. diretti, dei contadini della montagna, la quale minimamente si presta ad un redditizo sfruttamento agricolo. Si creano, cosi, i presupposti per la richiesta di una ulteriore evoluzione della legislazione italiana in materia di bonifica e di problemi mo11tani (la stessa Carta Costituzionale all'art. 44, ultimo comma, così si esprime: « La legge dispo1 ne provvedimenti a favore dei territori montani »). Si rileva insomma che tutti gli interventi precedenti erano dominati da preoccupazioni di carattere idraulico-forestale, mentre era trascurato l'aspetto sociale ed economico della questione. Viene pertanto varata, alla luce di queste considerazioni e dopo una accurata fase di preparazione e di studio (11el 1947 si tenne a Firenze un congresso sull'argomento), la legge 25 luglio 1952, n. 991, che reca il titolo: « Provvedimenti in favore dei territori montani », mentre era l\,finistro dell'Agricoltura l'on. Fanfani, succeduto all'on. Segni, sotto la cui guida era stato elaborato e compilato il disegno di legge. Gli obiettivi che si ripromise di raggiungere il legislatore con questo nuovo strum,ento di intervento sulla montagna sono sintetizzati nelle seguenti affermazioni dei deputati Helfer e Pugliese, contenute nella relazione di maggioranza pronunciata alla Camera: « ••• La legge che si presen- , ta al nostro esame... si propone... sopra tutto di intervenire con mezzi dello Stato sull'economia montana (incapace per la sua povertà a procedere ad iniziative costose), rendendo cosi l'esistenza possibile in quelle zone· dove chi è rimasto aggra.ppato a quelle terre è costretto da un basso tenore di vita a peggiorare le condizio11i del luogo con un'agricoltura da rapina o a spostarsi a valle, appesantendo ancora di più la già pesante situazione demografica delle nostre zone di pianura ... ». I caratteri fondamentali ed i benefici concessi dall·a legge possono cosi • • r1assumers1. I) - Determinazione dei territori montani. Gli estensori del disegnodi legge hanno adottato per la definizione giuridica dei territori montani il criterio altimetrico, opportu11amente abbinato a quello della povertà [111] Bibloteca Gino Bianco

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