tani, proteggendoli dai fenomeni alluvionali e, quanto meno, provvedere ad un rio,rdinamento delle numerosissime consuetudini e regolamenti in materia (la Repubblica Ver1eta, che dai boschi traeva il legname per la costruzione delle navi, aveva proprie norme per la regolamentazio·ne del taglio delle foreste; gli Stati Pontifici avevano una rigida legislazione che prevedeva un turno di 9 anni per i boschi cedui; analoghi principi informavano la legge per il Piemonte). La prima legge forestale, quella del 22 giugno 1877, non si preoccupava di valorizzare la produttività delle terre: la cospicua emigrazione eliminava gli inconvenienti della eccessiva ·pressione demografica. La finalità principale rimaneva quella di un ordinato riassestamento idrogeologico .. La legge Luzzatti, del 1910, che è ·preceduta da due importanti « congressi forestali », istituiva il demanio forestale e il Corpo Forestale dello Stato; e tendeva a sottoporre alla nuova amministrazione la cura del vasto· patrimonio boschivo dei comuni e degli enti pubblici, al fine di assicurar11e la conservazione ed il miglioramento. Occorre arrivare al testo unico del 1923 per vedere affrontato, anche se timidamente, il problema della bonifica montana e quello della giusta distribuzione tra la sil':7icultura, le attività agricole e quelle zootecniche .. La legge del 30 dicembre 1923, n. 3267 (nota sotto il nome di « legge Serpieri ») riordina tutte le disposizioni sul « vincolo forestale », assegna allo Stato l'erogazione dei fondi per le spese di sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei bacini montani, provvede alla concessione di sussidi per i miglioramenti for1diari nei terreni di montagna, dispone una intensa opera di assistenza dello Stato ai privati in materia forestale. I criteri is·piratori sembravano ottimi, ma non ne consegui una coerente applicazione. Nel 1934, su 4.318.020 ettari di superficie regolata dal cc vincolo forestale», ben 845.498 erano di superficie nuda, mentre 431.596 erano a superficie solamente cespugliata. Si dimostrava così l'inutilità del cc vincolo » per quanto riguarda i terreni nudi e cespugliati: se ne im,pediva il dissodamento e lo sfruttamento a pascolo, senza neppure garantire l'integrità fisica dei terreni" Il decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bo11ifica integrale, inserisce i bacini montani fra i comprensori di bonifica, e stabilisce l'assunzione a totale carico dello Stato delle maggiori opere di bonifica montana (lavori di rimboschimento, ricostruzione di boschi deteriorati, correzione di tronchi montani di corsi d'acqua, rinsaldamento di relative pendici, sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse) e la concessione di u11 cospicuo concorso dello Stato per altre opere. Malgrado queste provvidenze, col trascorrere degli anni aumentava nei territori montani la pressione demografica. Il flusso migratorio non lllO] Bibloteca Gino Bianco
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