di nozze fra gli ste~si contraenti di sopra, che possono .o debbono neçessariamente celebrarsi nei distretti industrializzati dell'Europa centro-setttentrionale: la possibilità cioè di una più fitta e ,più intensa emigrazione di manodopera dalle regioni dell'Italia meri'dionale, determinata sempre dal minor aumento netto di manodopera disponibile nei paesi che hanno conseguito la piena occupazione. Così, sempre nel citato rapporto dell'OECE, si leggeva che << il delinearsi di scarsità di manodopera in settori importanti dà a pensare che taluni paesi avreb:bero ormai molto maggiore interesse a che i movimenti di manodopera intereuropei vengano intensificati >> ( e lo stesso giudizio circola per tutta l'inchiesta della CECA sulla mobilità ·del lavoro, da noi riassunta e pu•b·blicatain questo stesso numero di « Nord e Sud»); e sareb:be pertanto opportuno ridurre << gli ostacoli alla immigrazione dei lavoratori, in modo da facil1tare lo impiego dei disoccupati totali o parziali che tuttora sussistono in taluni paesi». Fino a che punto il Mercato Comune contri'buisce a ridurre tali ostacoli? Si di•rà che il trattato di Roma è piuttosto arretrato rispetto alle indicazioni sul mercato europeo del lav.oro che sono state forni te dal rapporto dell'OECE nella primavera del 1957; se non altro perché, quanto alla mobilità intereuropea della manodopera, esso è piuttosto generico, magari elusivo, e rinvia le soluzioni a << periodo transitorio» trascorso. Inoltre, si dirà cl1e il trattato di Roma ,predispone misure ,cautelative che potrebbero· da un momento all'altro paralizzare anche le correnti emigratorie già in atto: « clausole di salvaguardia>>, per << arrestare l'afflusso di manodopera qualora si creasse un .rischio specifico per il livello di vita e d'impiego dei lavoratori di particolari industrie o regioni dello Stato interessato». Tutto ciò è vero, ma solo fino a un certo punto: 1 perché, se sono giuste le previsioni sull'Europa del 1960 lette nel rapporto dell'OECE, non si dovreb·bero verificare le condizioni ,che farebbero richiedere da questo o quello dei sei paesi lo scatto della << clausola di salvaguardia»; e se tali condizioni dovessero verificarsi in una determinata regione o in un particolare settore di occupazione (nelle meniere del Borinage, sembra che si stia ,proprio ora profilando una situazione di disagio nell'occu·pazione), allora dovrebbe funzionare quel « meccanis.mo centrale» che il trattato ha previsto- e che non si deve tardare a istituire - << 1 per facilitare la co·mpensazione tra l'offerta e la domanda di lavoro sul mercato della com-unità >>. Un tale istituto potrebbe e dovrebbe appunto prevenire il costituirsi di situazioni che richiedano - ·per l'in•gorgo che avesse a verificarsi in [31] . Bibloteca Gino Bianco
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