È vero che 33 miliardi in quindici mesi ra1 ppresentano più dei 160 miliardi in otto anni (che corrispondono proporzionalmente a una m·edia di 6,5 miliardi circa ogni 15 mesi); tanto più che ai 33 miliardi di investimenti in imprese ·produttive devono aggiungersi 60 miliardi circa di investimenti di portafoglio (azioni, ob·bligazioni, titoli di Stato, ecc.). Ma è anche vero che le consi~erazioni di cui sopra, sulla localizzazione, geografica e di settore, e sulla prov·enienza dei capitali esteri investiti in Italia nei 15 mesi seguiti alla entrata in vigore della nuova legislazione, non inducono a consìderazioni molto .ottimistiche s1 ulla prospettiva di quella corrente di investimenti europ,ei di cui parlavamo 1 prima. Ma c'è un'altra considerazione da fare, ed è stata fatta dalla Svimez: cc È certamente prematuro esprimere giudizi sulle tendenze degli inve~ stitori stranieri, non solo a causa delle difficoltà cui abbiamo accennato, del lungo ten1po che le nuove disposizioni impiegano per essere adeguatamente valutate e assimilate dagli ambienti esteri interessati, ma anche perché la legge che apporta profonde e assai favorevoli innovazioni nei riguardi degli investimenti nel l\!Iezzogiorno è soltanto del luglio 1957 (legge 29 luglio 1957, n. 634) e si atten·de ancora la emanazione di alcune ·norme applicative. È molto probabile che gli investitori intenzionati a compiere investimenti nel Mezzogiorno abbiano atteso questa nuova legge, da tempo annunciata, e attendano le relative norme di attuazione, ·prima di prendere delle decisioni definitive. Sarà quindi interessante esaminare, fra un anno, quali mutamenti saranno intervenuti nelle cifre del periodo iniziale ... » (9 ). Se poi, agli effetti positivi che ·possono derivare sia dalla nuova legislazione italiana sugli investimenti esteri, sia dalla legge che ·predispone i nuovi incentivi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, si verranno progressivamente a cumulare altri effetti positivi, derivanti per un verso dalla istituzione del Mercato Comune (libera circolazione dei capitali e Banca degli I11vestimenti,pensata essenzialmente quest'ultima come strumento per il solleva,mento delle aree depresse della Comunità) e per un ( 9 ) Ibid. Ci sarebbe poi un contrasto legislativo per il fatto che una impresa con capitale estero << non può contrarre obbligazioni per un ammontare superiore all?. metà del proprio capitale: automaticamente non può ricorrere ai finanziamenti del• l1 lsveimer e della Cassa se non per tale ammontare, che - come avviene molto spesso - è largamente inferiore alla somma necessaria per l'acquisto dell'impiantc industriale, cioè inferiore a quel 60 % che detti enti sarebbero in grado di anticipare » (MAURIZIO PARASAss1, Mezzogz·orno alla malora, << 24 Ore» del 16 maggio 1958). [25] Bibloteca Gino Bianco
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