Nord e Sud - anno V - n. 42 - maggio 1958

peraltro prevede la concessione del pascolo agli utenti uniti in associazione, dovrebbe recare norme precise sul periodo e la durata dell'alpeg, gio, della divisione del pascolo in scomparti da utilizzare a turno, rendere obbligatorie determinate opere di manutenzione e di miglioramento. C.on la conduzione associata del pascolo verrebbero esclusi da questo i 'forestieri ', gli ultimi ad avere interesse nel conservarlo efficiente. Il com1 pito dellr cooperative pastorali non si esaurisce nella conservazione del demanio pascolivo, ma, moltiplicando le possibilità dei singoli utenti, li rende capaci di accrescere il ,patrimonio zootec11ico,di curare la costituzione di pra.ti artificiali per avere scorte di foraggio nei periodi in •cui il pascolo è chiuso e il bestiame va stabulato, di estendere la loro organizzazione sino alla lavorazione, conservazione e distribuzione dei prodotti. Col migliora-- mento dei pascoli· non solo dovre'bbe aumentare il carico di bestiame e il reddito degli utenti, ma dovrebbe diminuire la ' pressione' sui boschi e fors'anche sui seminativi. La cooperazione oltre cl1e nel campo silvo-pastorale può rendere gran4i servigi nel campo agrario. Già il Sonnino ottant'anni fa proponeva come « azione dei contadini intesa a migliorare la loro sorte>>, la formazione di << associazioni cooperative di ·produzione composte di contadini e applicate alla condotta di una vasta azienda rurale». Il Sonnino allora riteneva << evidente la necessità del ·benevolo concorso dei proprietari perchè le associazioni cooperative di ·produzione di contadini, di qualunque forma esse siano, p,ossano per ora, non che prosperare, nemmeno cominciare», e quasi a recriminare che nulla si fosse fatto, aggiungeva: << qualche esperimento si sareb!be potuto tentare sulle ,proprietà demaniali » (46 ). Oggi che nei territori montani gli aiuti dello Stato:, sotto forma di contributi e mutui di favore a coltivatori diretti, piccoli e medi proprietari, ,piccoli e medi allevatori, da soli o associati (artt. 2 e 3 della legge per la montagna), rendono del tutto superfluo e ingombrante il « benevolo concorso dei proprietari», le associazioni cooperative da 'applicarsi' alla condotta di ,,aste tenute demaniali, ,potrebbero sorgere e funzionarf senza eccessivediffi.~oltà.La •cooperazionedovrebbe introdursi anche per ( 46 ) L. FRANCHETTI e S. S0NN1No, 1. c., voi. II, p. 312 ss. [83] , Bibloteca Gino Bianco

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