durata massima di anni ci11qt1e,poteva giungere sino al 75 % degli stipendi al personale tecnico e al 50 ~lo degli stipendi al personale d1 · custodia. Lo stesso contributo poteva essere concesso allorqua11do i Comuni, da soli o in consorzio (art. 155), pur non costituendo l'azienda speciale, assumevano personale tecnico per l'amministrazione dei loro boschi e pascoli. Amministrazioni locali e ·popolazioni paventavano forse << una tute-• la che limitasse sia pure temporaneamente i loro anarchici godimenti» ( 38 ); e quin-di le aziende speciali e i consorzi di gestione) come già i piani economici e i regolamenti d'uso, nel Sud sono rimasti lettera morta. Ma anche queste norme sono state ampliate e ·perfezionate dalla << Legge per la montagna», dove all'articolo 4 si stabilisce che il contributo previsto dall'articolo 139 della legge forestale è da commisurarsi alla povertà dei territori montani in cui operano gli enti e non può, co,munque, essere inferiore al 40 % e avere durata inferiore ad anni cinque. Tale contri·buto, inoltre, può essere concesso nella misura del 75 % sulle spese per stipendj e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali e i consorzi « oltre alla gestione tecnica dei ·boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscri-- zioni compiti di aggiornamento e di assistenza tec11içaforestale, agraria • o zootecnica ». Allo scopo, infine, di favorire il progresso della montagna e di promuovere, in particolare, la costituzione degli ·organismi all'uopo previsti, tra cui le aziende speciali e i consorzi di gestione, nonchè per coordinare la •pianificazione e l'azione di tali organismi, ai Comuni ricadenti in zone montane omogenee è offerta (D. P. R. 10 giugno 1955 n. 987, art. 13) la possibilità di costituirsi in consorzio a carattere permanente) denominato « consiglio di valle » o « comunità montana >> ( 39 ). ( 38 ) PRELIDIANoCARLONI, « La gestione dei patrimoni terrieri dei Comuni ed altri Enti», ne L'Ital,:a forestale e montana, anno IX, n. 5, settembre-ottobre 1954. ( 39 ) Sul significato e sui compiti di questo nuovo organismo con cui la società politica si adegua alla società concreta, trasferendole una parte dei poteri (decentra-- mento amministrativo) perché possa impostare i problemi con visione unitaria (pianificazione urbanistica) e risolverli in manier:a organica (coordinamento tecnico), molto si è scritto. Tra i contributi più interessanti si vedano: AcHILLE ARDIGÒ, << Comunità montane in zone omogenee», in Rivista di polit,:ca agraria, anno 11, [79] Bibloteca Gino Bianco
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