Nord e Sud - anno V - n. 42 - maggio 1958

organi tecnici. Ma tali strumenti, per ammissione del Serpieri (36 ) che fu tra i principali ispiratori della legge forestale del '23, rimasero sulla carta. Il R. D. 30 dicem,bre 1923, n. 3267, faceva ,ob;bligo ai Comuni di utilizzare i loro ,boschi secondo piani economici e i loro pascoli secondo regolamenti d'uso; per la compilazione dei quali erano con·cessi dallo Stato contributi << co•mmisurati all'importanza ed alla spesa di formazione ,di detti piani e regolamenti ». Sia per indplenza che :per mancanza I di mezzi, sia per lo scarso numero di funzionari tecnici dell' Am·ministrazione forestale che •per quello altrettanto scarso di professionisti li,beri aventi i requisiti necessari, i piani economici e i regolamenti d'uso sono, però, ancora largamente da applicarsi ai boschi e ai pascoli ·comunali de] Mezzogiorno (37 ). Attualmente una n·uova possibilità è offerta dall'art. S della Legge 25 luglio 1952, n. 991 - meglio conosciuta come << Legge per la montagna» ~ che consente di inserire i piani economici e i regolamenti d'uso in più vasti .piani - regolatori, ·potremmo dire - per il più razionale . sfruttamento dei beni agro-silvo-pasto,rali dei territori montani, ivi e.orni . presi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria e le ricerche di acqua a scopo irriguo o potabile. Agli enti pubiblici, alle aziende speciali e ai consorzi, di cui diremo, che intraprendono tali studi e ricerche, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ,può anticipare i mezzi necessari, salvo a recuperare in dieci anni, metà della somma anticipata. L'innovazione consiste, dunque, nell'inquadrare il problema particolare dell'utilizzazione dei :beni comunali nel problema più •generale dell'economia montana, e di indurre gli organis:mi interessati a compilare i piani non col beneficio di contributi a posteriori, ma, addirittura, anticipando tutta la somma necessaria. Circa la gestione, poi, dei beni silvo-pastorali dei Comuni, la legge forestale del '23 prevedeva la creazione di organi tecnici, denominati « aziende speciali>>e s11ssidiati dallo Stato (art. 139). Il contributo, della ( 36 ) ARRIGO SERPIERI, << La legge sulla bonifica integrale nel secondo anno di applicazione», Roma 1931, p·. 198. ( 37 ) Cfr. ANTONIO CATESSA, << La tutela dei boschi», in Rivista di· diritto Agrario, anno XXXIII fase. IV, ottobre-dicembre 1954. [78] Bibloteca Gino Bianco

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