Nord e Sud - anno V - n. 42 - maggio 1958

che si è creduto di liberare>>,mentre nel caso di « assegnazione a determinati coltivatori, quel che serviva all'economia privata di tutta la popolazione non serve che a,d alcuni » (10 ), talché « vi sarà pur sempre una parte del proletariato agricolo presente, per tacere di quello futuro, che rimarrà senza alcuna risorsa» (11 ). Oltre che nel campo del di~itto, la legge del '27 è stata attaccata sul piano politico. Un'accusa molto grave, mossa dal Silone e ripresa dal Guérin (12 ), vuole che la legge non per err.ore abbia riaip·erto << vecchie controversie già transatte >>,ma col .preciso scopo di consolidare la grande proprietà terriera nel Sud. Dove tutti, comunque, sono d'accordo è nel criticare la lentezza con la quale, data la complessa procedura, la legge ha operato. Secondo la indagine, più volte ricordata, dell'I.N.E.A., al 31 dicembre 1947, dei 773.040 ettari di demani comunali del Mezzogiorno, ben 345.642 ettari erano ancora da classificare nelle due categorie): A ('boschi e ,pascoli) e B (terreni da .mettere a coltura). La ,parte già cl1 assificata, alla stessa data, per 401.182 ettari era stata assegnata alla categoria A e per 26.216 ettari alla categoria B. In tempi recenti le leggi di riforma fondiaria hanno demolito il latifondo capitalistico) trasferendo) per le terre gravate da usi civici, il compenso per la loro liquidazione sulla indennità di espropriazione; la legge per la montagna, poi, con l'art. 34 ha rista'bilito il carattere allodiale delle proprietà com11ni; ma il presupposto giuridico della legge del '27 ha lasciato incerte e .pendenti molte questioni relative ai demanio Non tutti, per esempio, sono d'accordo nel considerare o meno reati ·di furto o di pascolo abusivo il taglio di lgna e il pascolo che si fa dai ' comunisti ', o 'comunalisti ', senza autorizzazione nei boschi comunali. Se l'uso civico, infatti, equivale al condominio, l'utente che agisce senza permesso contravviene solo alla legge f or estale, diversamente contravviene anche alla legge penale. Nell'un caso la pena è pecuniaria, nell'altro è corporale~ Dall'incertezza giuridica e da un atteggiamento giurisprudenziale volto a tutelare, prima d'altro, i diritti dei singoli, possono venir resi inservibili gli strumenti per la repressione degli a'busi, mentre dalla <lisci- ( 10 ) G. P. BocNETTI, I. c. ( 11 ) G. ASTUTI, 1. c. { 12 ) DANIEL GuERIN, « Fascismo e gran capitale», Milano 1956, p. 262 [54] Bibloteca Gino Bianco

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