usi civici. Se questi gravano sulla proprietà privata, la liquidazione avviene mediante compenso., assegnando al Comune una parte del fondo che ne era gravato. Le terre così pervenute ai Comuni, e le altre già possedute, stille quali si esercitano usi civici, vengono ripartite in due categorie: a) - terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) - terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. Nel primo caso si osserveranno le norme stabilite dalla legge forestale del 1923 sulla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti, e i diritti delle popolazioni vi saranno conservati ed esercitati in conformità delle norme forestali; nel secondo caso i terreni da mettere a coltura - sebbene secondo il Vochting l'espressione « convenientemente utilizza1 bile ,per la coltl1ra agraria » costituisca spesso una mera << ,petitio principii » in quanto << la realtà non onorava che in casi eccezionali questa cambiale, presentata dal legislatore unicamente per tranquillizzare la propria coscienza » - verranno ripartiti in unità fondiarie razionalmente costituite (9 ) ed assegnati, a titolo enfiteutico, ai meno ab,bienti tra i cittadini. Con la divisione, osservano alcuni critici della legge, << l'uso complessivo di cui beneficia la popolazione può risultare praticamente così ridotto >> che « la pop.olazione abusivamente ritorna ad usare anche della parte ( 9 ) FRIEDRICH VocHTING, << La questione meridionale», Napoli 1955, p. 418: « il concetto di razionaiità, ·che il legislatore desiderava fosse inteso in senso econo• mico, scivolò lungo la china di minore resistenza, per esaurirsi in un significato sociale. Il numero degli aspiranti non veniva determinato in base a quello delle unità fondiarie disponibili, secondo l'intento della legge, ma era il numero delle unità fondiarie che veniva determinato in base a quello degli aspiranti». Ma il concetto di razionalità è frustrato anche dalla disposizione dell'art. 13 della legge, secondo cui nell'assegnazione dei terreni saranno preferiti i << meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità». E, osserva ancora il Vochting (ib p. 412), << col dare la preferenza ai meno abbienti, ma subordinandola a provè di capacità professionali, esso [ il legislatore] cadeva ovviamente in una piccola contraddizione concettuale: è intuitivo che il valente sarà raramente il più valente. Il conferimento di un diritto di priorità a questa classe indigente doveva quindi per forza pregiudicare il sistema di coltura che sarebbe stato adottatg nei poderi ~, [53] Biqloteca Gino Bianco
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