le molto sommariamente si è esposto il corso durante 120 anni, bisogna prendere le mosse dalla legge del 1927 sulla liquidazione degli usi civici. La regolamentazione di questi usi era nel Regno di Napoli diversa che negli altri stati italiani; e tale avrebbe dovuto rimanere dop10l'Unità. Ma nel 1927, sebbene - come osserva il Bognetti (6 ) - « i tentativi di sostituire una legge unica, tanto più se avesse dovuto imporre uguali criteri in una materia che si era foggiata nei secoli, attraverso le esperienze della economia agricola e il suo dispari svilu·ppo nelle varie regioni italiane, erano fino allora naufragati·», il fascismo volle << una legge unica, dej criteri unici (ricordiamo la grottesca lotta ai dialetti che caratterizza il periodo)>>; per cui impose una legge ·che << ha preteso di fare omaggio alla storia e nello stesso tempo di rimediare a conclamate ingiustizie che la storia avreb1 be seminato ltmgo il suo cammino; in pratica, invece, col suo · v.oler ridurre in troppi casi ad uno svolgimento unitario quello che in Italia si presentò come uno svilt1ppo necessario di tanti particolarismi, la legge si è proprio prestata a disconoscere la storia; e partendo da questo fraintendimento si è tramutata b 1en spesso in uno strumento di arbitraria spogliazione». Costretti gli usi civici << nel letto di Procuste di una dis'Ciplina unitaria>>, il fascismo, accomunando in una sorte usi civici (iura in re aliena) ~ proprietà comune (ius in re propria), fenomeni, cioè, aventi ori- .gin1e storica, distri1 buzione geografica, natura giuridica e contenuto economico diversi (7 ), anzichè sedare ( 8 ) estese la lite dal Mezzogiorno alle vallate alpine. · Ed ecco come, secondo la legge, deve avvenire la liquidazione degli ( 6 ) GIAN PIERO BoGNETTI, << Per la riforma della legge sugli usi civici », in Rz·vista di d1:rittoagrario, anno XXXIII, fase. III, luglio-settembre 1954. ( 7 ) cfr. GIANGASTONE BoLLA, << Corso di legislazione forestale '> (lezioni), Fi• renze 1951. . ( 8 ) Guino AsTUTI, << Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia», in Rivista di diritto agrario, anno XXXIII, fase. I-II gennaio-giugno 1954; secondo l' J.~. la disposizione dell'art. 3 della legge, che << aveva il preciso scopo di chiudere definitivamente l'epoca delle rivendicazioni », ha, invece, << inopinatamente riaperto vecchie controverie già transatte e abbandonate da lungo tempo; offrendo nuova esca alle speculazioni politiche sul desiderio di terra delle popolazioni rurali, e moltiplicando quelle ragioni di incertezza giuridica che il legislatore si era proposto di eliminare in modo definitivo». [52] Bibloteca Gino Bianco
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