buona volta i particolarismi e di unire le pr,oprie forze nel perseguimento degli interessi comuni, diretti o indiretti che siano. Quando, nell'ambito de]le generali d_irettive, si potranno individuare i11 concreto le aree suscettibili di esser destinate a << zone industriali>>, ciò che generalmente sarebbe opportt1no fare innestandole su preesistenti raggruppam.enti di fatto - per limitati che siano - di stabilimenti già in attività, starà al Comitato dei Ministri ed alla Cassa, in accordo con gli Enti di finanziamento speciale, svolgere opera di assidua persuasione presso gli operatori a Iocalizz~rsi nelle «zone», di cui intanto si dovranno cominciare ad eseguire le prime sistemazioni. Nè vale opporre il timore del rischio di creare <<cimiteri>>di opere: l'esperienza dimostra - e l'ultimo Bilancio della Cassa ne dà ampia conferma - che là dove si sta:biliscono certi tipi di industrie, si eccita lo sviluppo di una serie di iniziative minori: piccole industrie di servizio, o complementari, le quali genera'lmente non· godono delle facilitazioni di credito, ma comunque costituiscono un fenomeno da incoraggiare, e che proprio per non godere di quelle facilitazioni sarebbero particolarmente stimolate dalla disponibilità di terreni e4 attrezzature fa.. cilmente accessi,bili.Con un minimo di oculatezza nelle scelte, con un attento d,osaggio degli interventi nel tempo, quel rischio sareb:be enormemente ridotto, seppure si possa ritenere attuale. E c'è comunque da chiedersi se non ·valga infine la pena di correre qualche rischio del genere, di fronte al rischio alternativo di rinviare nel tempo, o perdere senz'altro, le occasioni dell'industrializzazione: con l'inevita1 bile conseguenza ·di trasformare in un cimitero di sforzi e di opere inutili una non trascura!bile p,arte di quanto con fatica e sacrifici, si è venuto creando sino ad· oggi nel Mezzogiorno. (n.d.a.) Le bozze del presente scritto erano già state composte quando è stato emanato z~z testo delle norme d'attuazione dell'art. 18 della Legge 29-71957, n. 634 (inerente alla concessione di un contributo a fondo perduto a · favore delle piccole e medie industrie che si stabi"'liscano in Comuni di non oltre 75.000 abitanti). Prescindendo da ogni altro giudizio di merito, per limitarsi a considerare le sole questioni ubicazionali) si osserva che codeste norme sostanzialmente non fanno altro che ripetere con una certa prolissità, in proposito} le indicazioni già espresse dall'art. 18 su citato. Il tentativo di uscire [26] Bibloteca Gino Bianco ...
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