-in là e proprio in quella parte più essen- ·ziale di ogni costituzione che è la dichiazione dei diritti individuali di libertà, delle cosiddette libertà costituzionali dei cittadini, senza le quali non può esservi democrazia. E' facile, queste libertà, enumerarle in teoria; ma non è altrettanto facile garantirle in pratica, come la dura ,esperienza ci ha insegnato. Per la difesa di esse, potrà essere un passo la << rigi- .dezza » della Costituzione, che tolga agli ~ordini legislativi ordinari il potere di modificarle o di sopprimerle se fosse portata :sarebbe assai più efficace se fosse portata ·su un piano internazionale e affidata ad ·organi superiori agli stati. « Se la nuova Costituziop.e italiana espli- •citamente dichiarasse di essere pronta a trasferire alla sovranità superstatale il potere di salvaguardare il rispetto di questi ,diritti contro ogni attentato proveniente <lalla sovranità interna dei singoli stati, 1questa elevazione della libertà individuale .dal piano interno al piano internazionale ·sarebbe il più solenne riconoscimento di -questa interdipendenza delle libertà che è ,condizione essenziale della riuscita del federalismo ». Ma a tanta decisa volontà di difesa della 'libertà, l'Europa politica di quegli anni non era disposta. Nella Comissione dei settantacinque as- .solse un ruolo determinante e sua fu la Relazione sul potere giudiziario e sulla .Suprema Corte Costituzion'ale, sua la ela- ·oorazione delle norme - chiave sul potere .giudiziario: controllo sulla legittimità co- .stituzionale delle leggi, autogoverno della magistratura, indipendenza e inamovibi- 'lità dei magistrati, Consiglio Superiore •della magistratura, soggezione di tutti gli ~atti amministrativi al controllo giurisdizionale ordinario, sia per lesione di diritti che per lesione di interessi legittimi, garanzie del giudice precostituito, della udienza, del contradditorio, abolizione della pena di morte, risarcimento delle vittime degli errori giudiziari, abolizione delle giurisdizioni speciali. Con questa sua opera legislativa e parlamentare Calamandrei dava respiro costituzionale alla sua difesa costante delle libertà umane. La Costituzione, infatti, per Calamandrei rappresentò lo strumento per giudicare la legge nella sua causa, nella sua ragione, nella sua validr:tà f14nzionale, in un contrasto scoperto con la impostazione prevalentemente formalistico - dogmatica di tutta la nostra dottrina giuridica. La partecipazione del Calamandrei alla elaborazione della Carta Costituzionale - consapevole o meno l'assemblea che la Carta deliberò - favorì l'impegno dello Stato a non ignorare l'alternativa più angosciante della nostra epoca: se la giustizia sociale sia conciliabile con l'individuale libertà, se l'ideale socialistico possa comporsi con quello liberale. L'impegno ad integrare i diritti individuali, politici, classici di libertà (nei confronti dei quali lo Stato ha il dovere di astensione, dovendo solo garantire al cittadino l' esercizio di esse libertà) in quelli sociali, nei confronti dei quali lo Stato ha obblighi positivi> dovendosi adoperare attivamente per distruggere i privilegi che impediscono ai non abbienti l'esercizio effettivo delle libertà tradizionali. La graduale trasformazione delle libertà politiche classiche - diritto di voto, di pensiero, di parola, di stampa, di reli- [122] Bibloteca Gino Bianco
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