zia agli altri Enti assicurativi, rendendosi in tal modo complice di una evasione. Nè vi è coordinamento tra l'azione degli Istituti e quella dell'Ispettorato del lavoro, malgrado la circolare n. 15658, del 18 giugno 1946, del Ministero del Lavoro, che faceva obbligo agli Ispettorati di coordinare l'opera di vigilanza degli accertatori dell'INPS con quella dei propri funzionari al fine a_n_che,di evitare che una medesima azienda fosse visitata più volte, nel giro di pochi giorni, e per i medesimi scopi, mentre molte altre aziende restavano senza controllo. La circolare è rimasta priva di applicazione, per quel che ce ne risulta. Ora, mentre INPS e INAIL sono dotati di accertatori riconosciuti, l'INAM, che ha compiti istituzionali n·on meno importanti degli altri due istituti, è privo di accertatori. La legge non gliene concede. Ma l'Istituto, che dovrebbe servirsi esclusivamente degli Ispettori del lavoro, non vi si rassegna; e ha creato un corpo di abusivi che si presentano nei locali aziendali e vi svolgono i medesimi accertamenti compiuti dai regolari degli altri Isti- • tuti. Questi ispettori abusivi sono assunti il più delle volte fuori dell'organico, retribuiti miseramente, spess·o a provvig!òne sui contributi recuperati, esposti in taluni casi ad umiliazioni, come quella di essere in malo modo cacciati dai cantieri e dagli opifici nei quali si siano aribitrariamente introdotti. Tutto questo è a conoscenza del Ministero, r:he tollera, guardandosi bene dall'adottare provvedimenti che mettano fine all'abuso e nello stesso tem• po pongano l'INAM in condizioni di parità con gli altri Istituti. L'INAM, come è naturale, privo di accertatori autorizzati, privo di un corpo di leggi che ne regoli in modo organico il fl1nzionamento e ne sancisca con chiarezza diritti ed obblighi, è l'Istituto che non solo segue, peggiorandola, la prassi degli altri Enti pubblici assicurativi, tenendo celate le evasioni scoperte, ma commette un tale complesso di abusi nei confronti dei datori di lavoro da giustificare il contegno antisociale e antigiuridico di costoro, che occultano alla imposizione contributiva ingenti s·omme di salari. Nel settore dell'edilizia specialmente, avvalendosi della facoltà concessagli dalle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 11907 e 9711, del 9 novembre 1948 e del 26 agosto 1949, secondo le quali gli Uffici del Genio Civile sono tenuti a non procedere alle liquidazioni finali dei lavori eseguiti in appalto da privati imprenditori se non a seguito di esibizione, da parte di questi ultimi, di certificati, rilasciati dagli Istituti previdenziali e assicurativi, attestanti l'esatto adempimento degli obblighi di versamento dei contrib,uti, -l'INAM aggredisce e talvolta ricatta questi impreclitori pretendendo versamenti suppletivi proporzionali al presunto di mano d'opera indi- [61] Bibloteca Gino Bianco
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