V -leggi vigenti: propriamente l'art. I 7 del regolamento per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per quanto riguarda l'INAIL, e l'art, 22 del decreto legge luogotenenziale 1° marzo 19-15, n. 177, per quanto riguarda l'INPS, che consentono al personale designato dai rispettivi Istituti di verificare libri paga e matricola tenuti dai datori di lavoro. Tuttavia il Ministro, proseguendo nella risposta, concordava con.l'interrogante nell'ammettere l'opportunità di un organo unico di vigilanza, che avrebbe dovuto essere l'Ispettorato del lavoro. Ma concludeva con un rinvio della soluzione del problema a dopo l'unificazione dei contributi previdenziali e assicurativi, oggetto di uno schema di disegno di legge allo studio. Quando gli italiani vogliono togliersi dall'imbarazzo loro creato da una questione spinosa mettono avanti la soluzione organica e integrale delìa questione stessa, che va preceduta da studio accurato e ampio. Dal gennaio 1955 sono passati alcuni anni e non se ne è fatto niente, mentre la vigilanza sulle leggi che riguardano il lavoro in genere e in ispecie su quelle cl1e regolano i rapporti tra datori di lavoro, Istituti di previdenza e assistenza a lavoratori assicurati permane disorganica, confusa, inefficiente, spesso illegittima, talvolta immorale. INAIL e INPS hanno i loro così detti ispettori, i quali dovrebbero limitarsi a raccogliere, dai datori di lavoro, le notizie sulle mercedi corrisp·oste ai prestatori d'opera, accertandone l'esattezza mediante verifica dei libri paga e matricola e delle scritture e documenti contabili. Viceversa questi ispettori, sia nei locali della azienda, sia fuori, spesso sostituiscono, senza averne i poteri, gli Ispettori del lavoro. Della cosa si è occupato recentemente il Pretore di Napoli, che in una elaborata sentenza (12.1.1955 n. 143 - Pretore Tarallo - INPS contro La Duca) ha precisato quali siano le facoltà della legge attribuite agli accertatori dell'INAIL e dell'INPS, ribadendo il principio che l'Ispettorato del lavoro ha competenza esclusiva in materia di vigilanza sulla applicazione delle norme sul lavoro .. sulla assistenza e previdenza sociale. Ma una volta che gli accertatori dell'INPS o dell'INAIL hanno scoperto una omissione contributiva del datore di lav·oro, dovuta quasi sempre a I mancate registrazioni salariali o a registrazioni parziali, si guardano bene dal comunicare l'infrazione riscontrata agli Istituti confratelli, che pertanto riscuotono i loro premi e contributi su di una base imponibile diversa da quella sulla quale ha liquidato i suoi premi l'Istituto che ha accertato le omissioni. E questo è immorale. Non vi è infatti nessuna norma che fa obbiligo agli Istituti di comunicarsi tra loro le omesse registrazio.ni salariali scoperte, se pure vi era una intesa esplicita di farlo, intesa che ha trovato applicazioni in pochissimi casi. Accade invece spesso che ciascun Istituto induca i datori di lavoro a pagare dietro la lusinga di non comunicare la noti- [60] Bibloteca Gino Bianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==