Nord e Sud - anno IV - n. 34 - settembre 1957

di opere pubbliche deve tener conto delle effettive condizioni in cui si trovano i Comuni e le Province italiani. Sollevare questi Enti dagli oneri finanziarii e procedurali che impediscono o ritardano ora r'esecuzione dei lavori di loro competenza, significa creare uno dei presupposti indispensabili alla loro vita autonoma. Per q~anto riguarda lo snellimento delle procedure particolari degli organi ministeriali, siamo d'accordo con l'on. Romita sull'opera da lui intrapresa per la riforma dell'ordinamento del Ministero e sulla diagnosi che egli fa della « carenza assoluta nel settore del coordinamento, che pur dovrebbe essere il cardine di un ordinamento cos1 nettamente basato sul sistema del decentramento». Siamo anche d'accordo con lui là dove egli insiste sulla necessità di decentrare ancor più l'amministrazione diretta dei lavori pu·bblici, che, com'è noto, fu11ziona attraverso l'opera dei Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche, ai quali bisogna affidare· compiti tecnici ed amministrativi di maggiore portata, specie nell'eventualità da noi prospettata che an,che al Ministero dei Lavori Pubblici dovesse passare la competenza di parte delle opere ora a carico degli Enti Locali. - Un altro grosso problema da risolvere è quello dei controlli. Ed anche qui ha ragione l'on. Romita quando dice « che l'ostacolo maggiore incontrato dal Ministero per il rapido corso della sua azione amministrativa è costituito dalla serie di controlli che ne inceppano e rallentano l'attività>>; e che « bisognerebbe avere il coraggio di affrontare, una buona volta per tutte, il problema della duplicità del controllo: Ragioneria e Corte dei Conti». È significativo il fatto che l'ex Ministro dei Lavori Pubblici riconosce che qua11donel nostro Paese << lo Stato ha voluto affrontare energicamente e con metodi risolutivi un determi11atoproblema, in materia di opere pubbliche in particolare, ha disposto, con norme speciali, la riduzione del sistema di controllo». E ricorda la istituzione della Magistratura delle Acque di Venezia, avvenuta nel 1907; dell'Azienda Autonoma della Strada, nel 1928; dell'INA-Casa, nel 1949; della Cassa per il Mezzogiorno, nel 1950. Nei primi due casi la Corte dei Conti si limita soltanto ad un controllo consuntivo; negli ultimi due il duplice controllo (Ragioneria Generale e Corte dei Conti) è del tutto abolito. L'on. Romita giustamente si domanda per,chè non si è affrontato il pro- [29] Bibloteca Gino Bianco

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