Nord e Sud - anno IV - n. 34 - settembre 1957

offrire le richieste garanzie agli Istituti che debbono concedere i mutui per la esecuzione delle op•erepubbliche. Per rimediare a queste carenze, in ogni legge che si riferisce a strade, scuole, acquedotti, fognature, ecc., di competenza degli Enti locali, si tende: ad elevare il contributo statale, per alleggerire l'onere finanziario a carico dei Comuni e delle Province; a concedere la garenzia dello Stato sui mutui; a fare intervenire magari la Cassa del Mezzogiorno, come per le scuole da costruire nei Comuni con meno di 5000 abitanti. In tal modo la massima parte degli oneri vengono assunti dallo Stato, per cui c'è da domandarsi se non converrebbe fare un altro piccolo passo avanti, alleggerire del tutto gli Enti locali dall'obbligo che essi hanno di provvedere ad alcune opere pubbliche. Noi riteniamo che questo sarebbe un piccolo passo avanti da fare. Esso sarebbe un atto di sincerita a_mministrativa perchè questo enorme giro di « pratiche » 1complica le procedure e fa perdere molto tempo, ob1 bligando i Comuni e le Provin-cead un lavoro che potrebbero compiere piu agevolmente e seµiplicemente gli organi e gli uffici statali. Sarebbe un atto di sin.cerità .finanziaria perchè, in definitiva> è quasi sempre lo Stato che paga: anzitutto con le annualità dei contributi stanziati nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici; poi con la garenzia che offre, che deve funzionare qualche volta; infine con le integrazioni dei bilanci comunali e provinciali. Molti esempi di questa « insincerità » amministrativa e finanziaria si potrebbero portare. Chi è pratico di pt1bbliche amministrazioni ne conosce certamente molti. Noi ricordiamo il Decreto L.egislativoLuogotenenziale del 10 agosto 1945, n. 517, con il quale veniva autorizzata la spesa di sei miliardi .di opere pubbliche anche di competenza degli Enti locali. La parte della spesa sostenuta dallo Stato era del cinquanta per cento, mentre l'altra metà cedeva a carico dei Comuni e delle Provi11ce.Però, siccome queste non era- . no in condizioni di provvedere al relativo fina11ziamento, lo Stato anticipav.a l'intero importo, salvo a recuperare la metà a carico degli Enti locali, in trenta rate annuali, decorrenti dal terzo anno successivo a quello del collaudo. Aggiungesi -che scopo della legge era anche, e soprattutto, quello di recare sollievo alla disoccupazione, e quindi essa aveva un fine sociale, di particolare interesse e competenza dello Stato. Non sappiamo q11anti degli Enti locali che si sono giovati di questa legge sono ora in condizione di poter pagare le rate maturate senza ricorrere alle integrazioni di bilancio; ricordiamo però le complicazioni e le perdite di tempo che costavano le dispo.. [26] BiblotecaGino Bianco -~~-~--~-~-~--~-~---~-----------'

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==