Nord e Sud - anno IV - n. 34 - settembre 1957

* * * Della necessità di adeguare la legislazione in m.ateria di opere pubbliche e gli organi ministeriali alle nuove esigenze non si potrebbe dir meglio e con maggiore autorità di come ha detto l'on. Romita nella citata sua pubblicazione: « ... ad un' oculat.a pianificazione economica (l'ex Ministro dei Lavori Pubblici si riferiva, appunto, al « piano Vanoni ») deve corrispondere un'adeguata organizzazione degli strumenti per la realizzazione da parte dello St.ato delle direttive e degli scopi che il piano economico si prefigge». E più oltre, ancora più chiaramente: « ... sarebbe assolutamente ill~gico pianificare l'attività in materia di op1ere pubbliche, impegnando il paese in uno sforzo decennale per la sua realizz.azione, e trascurare l'organizzazione che deve presiedere a tale compito». Ed ancora: « La frammentarietà dell'azione non si addice ad una economia che deve raggiungere risultati fissati d~ un piano: anzi, proprio in queste circostanze, è più che mai sentita la necessità di avere a disposizione strumenti adatti per realizzare le opere». Ed . infine: « Occorrono delle modifiche all'organizzazione ed alla legislazione: ma queste modifiche sono necessarie in qualunque organismo col passare del tempo>>. Nel prendere ora in esame quali sono queste modifiche da opportare alla legislazione ed all'organizzazione, rileviamo, anzitutto, con l'on. Romita, che « ... la legislazione in materia, attualmente in vigore, non è frutto di un'organica concezione, ma il risultato di modifiche susseiuitesi nel tempo... >>. A base di questo composito edificio legislativo sta sempre la legge del 20 marzo 1865, tuttora in vigore. Essa, per quanto fosse stata studiata con esemplare cura e, successivamente, integrata e modificata con altri provvedimenti, si presenta oggi, dopo 92 anni!, notevolmente invecchiata e non del tutto rispondente alle attuali esigenze. Prendiamo in esame, a titolo di esempio, l1art. 1 di questa legge, quello che stabilisce le attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici ed, in conseguenza, la sua sfera di competenze nell'esecuzione delle opere d'interesse statale. È evidente che se si vuole conservare un unico indirizzo, tecnico ed amm1nistrativo, alla politica che presiede alle opere pu·bbliche nel nostro Paese - a qualsiasi Amministrazione esse appartengono - e questa direzione unica la si vuol lasciare, com'è giusto che sia, al Ministero dei Lavori Pubblici, è 11ecessario,anzitutto, modificare l'art. 1 del1 la legge 20 marzo [23] Bibloteca Gino Bianco

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