Nord e Sud - anno IV - n. 33 - agosto 1957

g) Un apposito organo di coordinamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, dovrebbe promuovere i provvedimenti indicati, in stretto contatto con gli Enti pubblici e privati interessati, nonché con le organizzazioni politiche giovanili (40 ). 12. - I provvedime11ti a cui abbiamo sommariamente fatto cenno appaiono tutti espressione di una direttiva, di un unico principio del nostro ordin.amento costituzionale. Questo principio si evince non tanto dalle singole disposizioni che prendono in considerazione la condizione giovaniìe, e questa tutelano nel campo del lavoro, quanto piuttosto da un orientamento generale, proprio del costituzionalismo europeo tra le due guerre: la libertà - intesa come condizione per cui il cittadino possa svolgere la propria person.alità ed inserirsi nella vita dello stato - è riaffermata concretamente, contro quelle forze sociali ed economiche che quella libertà di fatto tendono a limitare. Nel 11ostro Stato, << fondato sul lavoro>>, il diritto al lavoro che si afferma p.rogrammaticamente sembra riferirsi, per sua n,atura, direttamente alle classi giovanili; ed in.vece la situazione italiana presenta - come abbiamo visto - un complesso di condizioni strutturali e di tendenze, di indirizzi politici e legislativi, che impediscono p,articolarmente l'inserimento dei giovani nelle organizzazioni sociali ed economiche del paese, o viceversa portano al loro precoce sfruttamento; conseguenze, queste, che non può certamente, di per sè, evitare l'istituto familiare. Qt1esta situazione determina, in particolare, la stasi e l'invecchiamento del nostro apparato produttivo (e sarebbe interessantissimo studiare, senza cadere in suggestive analogie, se - ed eventualmente in che misura - il difetto di ricambio del1' apparato produttivo si riflette sul terreno politico e culturale e condiziona il ricambio della classe dirigente). Per ciò lo Stato ha il dovere e l'interesse di tutelare soprattutto il giovane, << sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità >>: forme sociali che nella nostra Costituzione vanno dalle istituzioni etico-sociali ai partiti, ai sind.acati, alle strutture produttive; di provvedere ( 40 ) Un organismo del tipo indicato si riscontra presso il Governo Statunitense: l'American Youth Commission; per un diretto esame dei criteri che ne informano l'attività cfr. << Youth and the future» - The Generai Report of the A.Y.C., Ulashz°ngton, D.C., 1952. [88] Bibloteca Gino Bianco I

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