Nord e Sud - anno IV - n. 33 - agosto 1957

la· nuova legge, di vigilare sulla sua osservanza nei contratti: eventualmente, poi, se dovesse ancora tardare una generale disciplina sindacale, vi è pur sempre la possibilità d'interpretare, autenticamente, l'art. 11 della predetta Legge, che sancisce per il datore di lavoro l'obbligo « di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi ». Non si comprende, infatti, perché mai il Legislatore avrebbe dovuto riferirsi a quei contratti collettivi la cui efficacia obbligatoria risulta in ogni caso dal Decreto Legge 23-11-1944 n. 369, il quale, pur sopprimendo l'ordinamento corporativo, ha conservato validità ai contratti collettivi antecedentemente stipulati; mentre sembra plausibile che il Legislatore, in carenza di una apposita Legge Sindacale di attuazione costituzionale, abbia voluto intanto superare, almeno per quello che riguarda l'apprendistato, l'attuale confine di 1 diritto privato dei contratti collettivi di lav·oro; nel senso di estendere a tutti gli apprendisti, per categoria, l'efficacia vincolante dei singoli contratti; non limitando, dunque, l'efficacia esclusivamente a coloro che questi contratti abbiano direttamente stipulato tramite le rispettive rappresentanze sindacali. E tutto ciò per conferire il giusto rilievo al lavoro giovanile, a cui, di fatto, principalmente si riferisce la disciplina dell'apprendistato (39 ). /) Infine, in occasione della leva n1ilitare, potrebbe aver luogo un ulteriore esame di selezione e di attitudine dei giovani al lavoro; in vista di un concreto e definitivo ·orientamento, durante il periodo di ferma, potrebbe effettuarsi la riqualificazione professionale eventualmente necessaria. sionale, demandava l'organizzazione dei Corsi anche alle an1ministrazioni dello Stato, tramite, in concreto, la costituzione di cantieri-scuola; nonché ad << altri enti, istituti ed associazioni », non meglio specificati (in pratica: enti ed istituti religiosi, associazioni di categoria, complessi industriali). Di fatto operano prevalentemente nel campo della formazione professionale gli Enti ed Istituti per l'assistenza ai minori: in particolare, si contano oltre 3.000 Istituti per 300.000 minori direttamente ricoverati. Al limite vanno tenuti presenti i Brefotrofi, da parte dei quali sarebbe auspicabile una particolare vigilanza nell'affidare i fanciulli alle famiglie coloniche. ( 39 ) Delicati problemi solleva al riguardo una recente sentenza della Corte Costi- - tuzionale (Sentenza n. 10 del 18-1-1957): l'Ispettorato del Lavoro di Catania aveva denunciato alcuni datori di lavoro per violazione del suddetto art. 11, a questo appunto attribuendo una portata estensiva; dalla denuncia scaturiva, poi, un giudizio sulla legittimità costituzionale della norn1a. Ora, la Corte Costituzionale, secondo un orientamento invalso, ha sancito, s1, la legittin1ità della norma, ma non sulla base dell'interpretazione qui sostenuta ed accolta dal giudice ordinario, bensì procedendo ad una diversa interpretazione (nel testo inizialmente accennata). Sulla natura degli effetti dell'interpretazione della Corte non è qui possibile, peraltro, soffermarci. [87] Bibloteca Gino Bianco

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