della « rappresentanza legale » del minore, per ciò che concerne la stipulazione del contratto e l'eventuale attività in sede giurisdizionale, nell'istituto della semplice « assistenza » (36), in modo che il minore non venga da parte del genitore o del tutore soltanto collocato al lavoro, ma, attraverso il lavoro, partecipi egli stesso alla propria formazione, nella piena coscienza dei diritti in tal modo acquisiti. È pur vero che sussistono - come abbiamo visto - notevoli difficoltà ad una autotutela dei giovani lavoratori, di ordine oggettivo e soggettivo: per la difficoltosa immissione dei giovani nell'apparato produttivo, nonché per la scarsa coscienza che essi hanno dei propri diritti; come, d'altro lato, difficoltà sussisto110 ad una tutela dei giovani prestatori d'opera da parte delle famiglie abbienti. Sommamente opportuno, specie nel Mezzogiorno, sarebbe quindi che i Sindacati si affiancassero, di fatto e di diritto, ai genitori nell'assistere il minore durante la stipulazione del contratto e lo svol• gimento del rapporto di lavoro; e nella denuncia per essi delle violazioni delle apposite Leggi, dei Contratti Collettivi e dei singoli contratti da parte dei datori di lavoro, laddove non soccorrano gli accertamenti di ufficio degli Ispettorati del Lavoro. In questo senso la specifica rilevanza di ordine pubblico degli interessi dei giovani lavora tori dovrebbe essere riconosciuta dalla Legge Sindacale di attuazione costituzionale che ancora attendiamo. Il Commissariato per la Gioventù Italiana, dal canto suo, non dovrebbe limitarsi ad una marginale e sporadica assistenza ai giovani che studiano, ma estendere questa, in senso democratico, ai giovani che lavorano; in favore dei quali dovrebbero anche essere utilizzati i beni dell'ex G.I.L., attualmnte sottoposti ad una gestione di liquidazione (si susseguono al riguardo le interrogazioni alla Camera ed al Senato). d) Posto che al termine dell'obbligo scolastico la stragrande maggioranza dei giovani viene in Italia avviata al lavoro, è urgente una disciplina unitaria della Scuola Professionale, che, superando le iniziative frammentarie e disorganiche, alla lunga controproducenti (37 ), sappia instaurare un ( 36) Accolgono già questa disciplina alcune disposizioni del Codice della Na- . . v1gaz1one. ( 37 ) Notiamo con piacere che recenti direttive n1inisteriali tendono a limitare l'esperimento dei <<cantieri-scuola»; in particolare il << Piano d'impiego della mano• dopera disoccupata nello esercizio 1956-57 » (cfr. Circ. n. 32/01/ A.G. /52 del 13 giugno 1956 del Ministero del Lavoro) riafferma la << necessità che l'istituzione di corsi per disoccupati venga proposta nel solo caso in cui occorra addestrare la mano d'opera in relazione a concrete possibilità di avviamento al lavoro »; ed indica al tempo stesso << nel campo della formazione professionale l'esigenza di mantenere . [85] Bibloteca Gino Bianco
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