~ mento non dà11nolavoro a chi non ha la residenza ed i Comuni non dànno la residenza a chi non ha lavoro). La costituzionalità di tali norme è peraltro dubbia (24 ). Vanno ricordati, infine, tutti quegli istituti legislativi e contr1attuali che fanno dipendere i benefici garantiti dall'anzianità maturata presso l'azienda (25 ). Proprio in una situazione struttuale già di per se stessa immobile e retriva, si è andata, dunque, sviluppando in Italia una politica legislativa che ha irrigidito ancora di piu il ricambio delle maestranze; politica della quale è lecito porre in dubbio non tanto i criteri informatori, quanto la stessa funzionalità tecnica. È stato osservato da un giurista sensibile alla funzione sociale che debbono esplicare gli istituti giuridici che << la perfezione tecnica di un istituto giuridico riposa sulla facilità con la quale, con un minimo d'inconvenienti, essa riesce ,a raggiungere un massimo di risultati; e cioè alla fine sull'importanza dei suoi effetti giudicati benefici nei confronti col suo costo sociale >>(26 ). Ora, nella situazione italiana, che presenta, di fronte ad un eccesso della forza di lavoro e ad una << fame della terra>>, un eccesso del profitto e della rendita, i criteri informatori che hanno dato luogo agli istituti accennati vogliono favorire particolari categorie di lavoratori più o meno meritevoli di tutela, evitare eccessi di sfruttamento della mano d'opera, dare al lavoratore una relativa sicurezza del proprio lavoro. ( 24 ) La Corte Costituzionale - con sentenza n. 2 del 23-6-1956- pur dichiarando che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio (art. 157 t. u. leggi di pubblica sicurezza) << non è di per sè in contrasto con la Costitu24ione », ha tuttavia dato una interpretazione delle norme che lo disciplinano sostanzialmente restrittiva rispetto alla prassi invalsa; e di alcune ha anche dichiarato l'illegittimità. Si attende ora la pronuncia della Corte sulle norme della Legge sul Collocamento che limitano la mobilità interterritoriale dei lavoratori. Dubbia appare, infine, la costituzionalità delle norme che demandavano ai Prefetti la facoltà di regolare il fenomeno dell'urbanesimo; recentemente il Ministero del Lavoro ha presentato un progetto di abrogazione dei « Provvedimenti contro l'urbanesimo>> della Legge 6-7-1939. ( 25 ) Cfr., anche per successive con~iderazioni di questo paragr~fo, Elio Caranti, La mobilità interaziendale ..., cit. pp. 16-19. ( 26 ) Cfr. Tullio Ascarelli, Studi di diritto comparato - Funzioni economiche ed istituti giuridici nella tecnica dell'interpretazione, p. 59, Milano, 1952. [76] Bibloteca Gino Bianco
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