Nord e Sud - anno IV - n. 32 - luglio 1957

Anche per questo può essere utile l'esempio di altri Paesi. Negli U.S.A. l'Interna/, Revenue Bureau stabilisce quanto una Società può mettere da parte per il lancio di una campagna di pubblicità, e quanto può essere dedotto nelle dichiarazioni per excess profits tax. In Gran Bretagna nessun limite è posto al bilancio pubblicitario di un'impresa e, se le somme non sono assolutamente eccessive, possono essere detratte nella dichiarlazione dei redditi come spese generali. La pubblicità non è soggetta a imposte; d'.altra parte alcuni materiali utilizzati per la pubblicità subiscono naturalmente la purchase tax. In Olanda esiste una tassa speciale per la pubblicità: le imprese di pubblicità sono soggette come qualsiasi impresa commerciale all'imposta del 4 %, basata sul prezzo pagato dal cliente. Per una esenzione speciale le agenzie riconosciute possono dedurre le somme pagate ai giornali, pag.ano il 4 ·% sui loro benefici lordi sulle commissioni di agenzia (15 %). In Francia dal 1955 si può detrarre dalla tass,a << sur la valeur ajoutée )> la tassa di << prestation de service >> (S,80;~), alla quale bisogna aggiungere la tassa di << transaction >>, 1% (che corrisponde alla nostra IGE), e le tasse locali che variano secondo località dall'l,50 all'l,75 %- Non volendo entrare in merito a qu.anto e come viene speso in Italia per la pubblicità, ma limitandoci unicamente alla organizzazione della pubblicità sui quotidiani, ci sembra di poter ridurre i problemi che travaglianò questo ramo della pubblicità italiana ai seguenti punti, per i quali, anche basandoci sulle esperienze di altri Paesi, ci permettiamo di i.ndicare le seguenti proposte: l) Agenzie concessionarie. - Dato che l'effettivo potere politico ed economico viene a concentr,arsi nelle mani di quelle agenzie che sono in posizione di monopolio, ci sembra necess.aria una radicale trasformazione <li queste ag,enzie, nonchè una maggiore chiarezza circa i rapporti tra queste e l'amministrazione dei giornali, con la conseguente definizione delle provvigioni, che dovrebbero esseriefisse, basate su una percentuale delle tariffe. 2) Agenzie di pubblicità. - Siano leg.almente riconosciute e ricevano una provvigione fissa (del 151~ per esempio) dall'utente, e un << diritto di commissione >> dal giornale, a patto che siano organizzate con criteri moderni, in modo da svolgere una attività effettivamente utile ai v.enditori di pubblicità: razionale compilazio11e dei bud gets, regolare esecuzione d1ei prof91J Bibloteca Gino Bianco

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