tire da un minimo che è pari alla metà dell'aliquota normalmente richiesta (minimo che si tocca nel caso in cui le imprese dimostrir10 di avere effettivamente investito il 100% del reddito). In altri termini, il beneficio ricade in misura più sensibile su investimenti a carattere cc straordinario » di quanto non ricada su investimenti che potrebbero ritenersi « originari », e pertanto 1 )romossi dalla cc normale » convenienza economica, a prescindere dalle facilitazioni concesse. Ciò è particolarmente importante, poichè ~ da un lato - rimedierebbe parzialmente ai difetti che si sono detti inevitabilmente connessi agli incentivi fiscali e - d'altro canto - potrebbe co stituire un'utile ed imitabile esperienza per la concessione di ulteriori agevol azioni o per il rinnovo di quelle esistenti. A questo punto occorre infine porre in evidenza quella che sembra una palese contraddizione interna del testo di legge. A proposito dei contributi sulle opere murarie e di allacciamento di cui si è discorso innanzi, infatti, l'ultimo comma dell'art. IO afferma che detti contributi « non sono cumulabili col beneficio dell'esenzione dalla ricchezza mobile» ora descritto. Come si è visto, la concessione dei contributi implica - nella formul azione del disegno di legge - intenti « localizzativi » : per contro, l'esenzione fiscale, concessa a valere su tutto il territorio, non muta l'influenza che, al suo interno, esplicano i fattori agglomerativi tradizionali. Pertanto, neg are il beneficio , - altrimenti generale - proprio a quelle iniziative su cui s i potrebbe esercitare un impulso « localizzativo », in contrasto con i fattori agglomerativi suddetti, significherebbe, per la maggior parte dei casi, privare detto impulso d'ogni efficacia: oppure - e sarebbe ancora peggio - signi ficherebbe limitare quest'efficacia ad un breve intervallo di tempo; dopo di che i fattori agglomerativi tradizionali interverrebbero di 11uovo con tutto il loro peso, r1 porre in difficoltà le iniziative eventt1almente sorte altrove. In conclusione, richiamandosi a quanto osservato in principi o del presente scritto, si può asserire che i nuovi incentivi previsti dal disegno di legge governativo per favorire l'indt1 trializzazione del Mezzogi orno, appaiono come strumenti in molti casi nuovi e ben congegnati, in al tri casi perfettibili: considerati in sè e per sè, salvo poche eccezioni, sembra che potrebbero efficacemente trovare impiego in una coerente e coordinata politica di sviluppo dell'economia meridionale e, quindi, nazionale. In ques ta sede, si ripete, un giudizio positivo o negativo di carattere generale sarebb e fuori luogo: soltanto la futura politica degli organi di governo potrà conse ntire una valutazione sull'effettiva utilità, inutilità o addirittura « disutilità » dell'aver forgiato anzitempo - ciò che forse è intempestiva, e comunque eterodossa procedura, ma che peraltro potrebbe essere giustificata dall'impasse in cui innegabilmente ci si trova in merito all'azione meridionalista - una parte degli strumenti di cui quella politica medesima dovrebbe avvalersi. n. d. r. [76] Bibloteca Gino Bianco
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