Nord e Sud - anno IV - n. 27 - febbraio 1957

dispersione totale che si risolverebbe inevitabilmente in una dissipazione di mezzi. Una simile interpretazione potrebbe trovare riscontro anche nel limite di cui si è detto al punto 3 b), a meno che esso non si risolva in una indicazione del tutto ovvia e superflua., Si dovrebbe viceversa suggerire che - a parte la migliore delimitazione dell'ampiezza demografica massima delle località di insediamento - il legislatore introduca nel contesto legislativo una indicazione atta ad indirizzare i maggiori favori della Cassa e del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ai « progetti combinati ». Si dovrebbe cioè favorire particolarmente, anche nel campo delle piccole e medie industrie, l'insediamento simultaneo di più imprese in una stessa località: a ciò si potrebbe tentare di pervenire, ad esempio, differenziando la misura del contributo in favore dei « progetti combinati » (stabilendo che in tal caso il contributo potrà superare il 20 %, oppure, al contrario, riducendo - si dica - al 15 % il contributo per insediamenti singoli. L'art. 13 del progetto di legge è di quelli che presentano il massimo interesse: in esso si prevede che: « i comuni, lè province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri Enti interessati possano costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature », nonchè « assumere ogn,i altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona ». La norma richiama alla memoria l'esperienza delle Trading Estates che tanta parte ebbero nello sviluppo delle Special Areas inglesi. In effetti le Trading Estates preesistevano alla politica di sviluppo delle « aree speciali » britanniche: si trattava di società che, a fini di lucro, costituivano proprietà immobiliari, e le attrezzavano con og11i sorta di servizi e costruzioni (da fabbricati standard, per uso industriale, a case per abitazione, dalle strade ai raccordi ferroviari, dai servizi di illuminazione e forza motrice all'approvvigionamento idrico, di gas, di vapore, ecc.). La convenienza, per gli imprenditori, derivava dal fatto che ovviamente i contratti per le forniture dei vari servizi, l'affitto degli edifici, ecc. erano meno onerosi di quanto sarebbero stati se essi stessi avessero dovuto provvedervi direttamente e singolarmente. Le Trading Estates promosse dai Commissari per le « aree speciali », viceversa, agivano senza fini di lucro. Il loro capitale attingeva dal fondo appositamente creato dal Tesoro per le « aree », ed esse si impegnavano a -corrispondere ai Commissari - dopo un periodo iniziale di sviluppo di 5 anni od anche più - il 4 % su tale capitale: assente il fine di lucro, le condizioni si presentavano ancor più vantaggiose per i singoli imprenditori (p. es., l'affitto del fabbricato per uso industriale non superava il 6 % del costo di costruzione [73] Bibloteca Gino Bianco

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