Nord e Sud - anno IV - n. 27 - febbraio 1957

frenare gli abusi che potrebbero connettersi alla facoltà, concessa in via del tutto straordinaria. . In verità la prima condizione non solo non sembra atta a contenere detti pericoli, potendo essere facilmente aggirata: ma per di più sembra implicare conseguenze controproducenti. Mentre infatti ne potrebbero scaturire notevoli difficoltà competitive alle imprese esistenti, rispetto a quelle di nuovo impianto, ne potrebbe altresì derivare ad esse una remora agli ammoderna- . menti ed all'incremento della produttività: ed è chiaro, infine, che, estendendo la facoltà di assunzione di « apprendisti straordinari » alle imprese esistenti, la norma potrebbe conseguire più rapidamente gli effetti che le sono stati assegnati. La seconda condizione, poi, esige una specificazione, affinchè si evitino fin dal principio quelle nebulosità di interpretazione che tanta parte hanno sempre avuto nel rendere farraginosa l'applicazione delle agevolazioni finora predisposte a favore delle attività economiche localizzate nel Mezzogiorno. Occorre che il legislatore renda espliciti i criteri in base ai quali giudicare della cc disponibilità sul luogo di mano d'opera qualificata » e indichi gli , organi cui demandare l'applicazione di codesti criteri (organi che, coniunque, non dovrann·o essere rappresentativi degli interessi strettamente locali della mano d'opera qualificata, pena l'inefficienza della norma): almeno nella forma di una « raccomandazione » al Governo, in modo da facilitarne i com- }Jiti nell'estendere i regolamenti esecutivi che dovranno far seguito alla approvazione del disegno di legge. Si può infine notare, in margine alle norme ricordate, che esse potrebbero recare utile contributo ad un più rapido avvio a soluzione della disoccupazione e sottoccupazione delle forze di lavoro meridionali, anche per via indiretta. La carenza di mano d'opera qualificata, difatti, non affligge soltanto l'eco,nomia del Mezzogiorno: da un punto di vista statico, anzi, si potrebbe affermare che non l'affligge nemmeno in misura prevalente. Ne consegue che un trattamento preferenziale nei riguardi delle iniziative intese a risolvere detta carenza, che si affermino nel Mezzogiorno, potrebbe spingere gli imprenditori delle zone più avanzate - che dovrebbero pur sempre intervenire nell'opera di qualificazione professionale, per i propri stessi interessi - ad impiegare all'uopo i propri mezzi finanziari nelle regioni meridionali anzichè nelle altre regioni: con quali effetti benefici, è facile immaginare. Per ciò che concerne il secondo tipo di incentivi (agevolazioni per l'utilizzazione e/o la costituzione di infrastrutture specifiche) le norme principali si hanno negli artt. da 1 O a 14 del disegno di legge. Gli artt. 10 e 11 conferiscono al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno (su proposta della Cassa e sentito il parere del Ministro per l'industria ed il commercio) la facoltà di contribuire agli oneri sopportati da piccole e medie [71] Bibloteca Gino Bianco

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