Nord e Sud - anno IV - n. 27 - febbraio 1957

a) sembra imporsi per il fatto che - stante la limitatezza dei mezzi a _dispo: sizione - appare preferibile concentrare gli sforzi nell'agevola re quei corsi capaci di fornire alle maestranze una qualificazione relativamente generica (e cioè tale da porre le forze di lavoro in grado di potersi de dicare ad una gamma, sia pure ristretta, di occupazioni) piuttosto che contribuire an che a corsi diretti a fornire alle maestranze conoscenze troppo speci fiche, e quindi limitative delle possibilità di scelta soggettiva tra varie, eventuali occupazioni. Del resto appare pienamente giustificato che lo Stato si pre occupi di sostenere maggiormente quelle iniziative che presentino fini non soltanto e strettamente azienàali, ma invece, più o meno indirettamente, una marcata utilità generale. Non sarebbe superfluo, perciò, che il legislator e introducesse nel contesto della legge qualche emendamento idoneo a indiriz zare nel senso descritto l'uso dei poteri discrezionali che in materia dovrebb ero competere al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Prospettive non meno rilevanti, e fors'anche più concrete - s empre per via della limitata disponibilità di mezzi da parte della Cass a - sembrano derivare dall'art. 17. Scopo della norma, afferma la relazione c he accompagna il progetto di legge, cc è quello di consentire alle imprese industriali la formazione di una maestranza qualificata in zone sprovviste, evitand o il più possibile sia trasferimenti di mano d'opera che non sono mai be ne accetti alle popolazioni locali e sia la creazione di una differenza nelle assu nzioni tra giovanissimi e giovani, lasciando inqualificati e fataln1ente quin di disoccupati gruppi di lavoratori (tra i 20 e i 30 anni) non certo responsabili di tale stato ». La proposta rivela una coraggiosa intenzione di superare obiezi oni che, per la massima parte, sono di natura demagogica; e di affrontare in te rmini realistici il grave problema di quelle generazioni che, in quanto a pre parazione professionale, più ebbero a soffrire della situazione bellica e immediatamente post-bellica. D'altro canto, la limitazione nel tempo del period o massimo di apprendistato, se appare una garanzia sufficiente ad evitare una recrudescenza dei metodi di sfruttamento di un mercato del lavoro do ve l'offerta supera largamente la domanda (fatti salvi quei casi marginali inevitabili, fin tanto che non saranno intervenuti radicali mutamenti nell'ec onomia meridionale) potrebbe anche riuscire a sanare situazioni di fatto tu ttora tollerate come cc male minore » rispetto ad una assoluta disoccupazione. Tuttavia due appunti possono muoversi all'articolo come a ttualmente concepito: anzitutto, per ciò che concerne la limitazione di cod este assunzioni « straordinarie » ai soli nuovi impianti; in secondo luogo, per quanto riguarda il generico riferimento alla disponibilità locale di mano d'ope ra qualificata. Si tratta di condizioni limitative che non figuravano nel primo abbozzo del disegno di legge tracciato dal Ministro Campilli (per il quale cfr. L'Industria Me,ridionale, luglio 1956, pag. 525 e segg.), ed espressamente introdotte per [70] Bibloteca Gino Bianco

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