zogiorno, sentito il Ministero della P. I., di autorizzare la Cassa cc all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e dell'attività alberghiera » nonchè a « pro1nuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione ». L'art. I 7 affronta il problema indirettamente, intendendo conferire alle nuove industrie che si stabiliscano nei territori meridionali (ed assimilati) la possibilità di « assumere come apprendisti giovani di età superiore ai 20 anni, purchè non superiore ai 30 anni compiuti, semprechè non sia dispon,ibile sul luogo mano d'opera qualificata »; il periodo di apprendistato, comunque, non può superare la durata di un anno. L'opportunità di tali provvedimenti scaturisce dalla più volte denunciata eventualità che la rilevante deficienza di mano d'opera qualificata nel Mezzogiorno possa rappresentare una i11valicabile difficoltà per il processo di indu- , strializzazione. Non si può fare a meno, peraltro, di dubitare delle concrete possibilità della Cassa in merito alla diretta assunzione degli oneri relativi all'attrezzatura di nuove scuole professionali (che, si noti, dovrebbero per di più costituire opera addizionale rispetto alla dotazione di scuole « normalmente » predisposta dalle Amministrazioni ordinariamente competenti). Più generalmente, a tale proposito, si può osservare che, data l'urgenza e la ponderosità delle esigenze dell'istruzione d'ogni ordine e grado nel l\.1ezzogiorno, si pongono talune questioni di priorità nella destinazione della spesa pubblica. Ora, la istruzione professionale è, tra tutte, quella che meno si espone ad inconvenienti di carattere formale o sostanziale quando viene affidata ad enti diversi dallo Stato: al contrario, talora precise necessità tecniche ne rendono preziosa l'assunzio11e diretta da parte di organismi in qualche modo connessi alle categorie imprenditoriali più direttamente ed immediatamente interessate alla disponibilità di mano d'opera qualificata. Provvedimenti diretti ad agevolare e finanziare l'istituzione di corsi di qualificazione e specializzazione si manifestano, perciò, necessari più e prima ancora che opportuni. In quanto al loro buon esito non sembra che dovrebbe dubitarsene, per l'interesse che a vario titolo può muovere enti diversi dallo Stato a intraprendere siffatta opera di educazione. La concessione dei finanziamenti dovrebbe comunque essere subordinata ad un controllo di merito dei programmi d'istruzione, tendente ad accertar11e l'utilità nel senso che: a) non si tratti di programmi specificamente diretti alla preparazione delle maestranze per incombenze ed attività peculiari ad un singolo, particolare esercizio industriale; b) non si tratti di programmi assolutamente inadeguati ed inefficienti, dettati piuttosto da mire cc propagandistiche », cc elettorali » e simili, piuttosto che da concreti propositi educativi. Mentre il limite di cui al punto b) è del tutto ovvio, il limite di cui al punto [69] Bibloteca Gino Bianco
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