, Quanto detto sopra, tuttavia, non pregiudica la possibilità di valutare l'intrinseca e specifica efjettività di un particolare corpo di disposizioni legislative, riguardato come strumento esecutivo di una politica economica e non già come strumento di definizione della medesima. Vero è che anche i principi generali di un politica economica possono trovare più o meno ampio cc inserimento » in un dispositivo 'di norme d'attuazione, oppure, _alcontrario, essere da questo dispositivo contraddetti (e si può anzi, a tale proposito, sottolineare l'opportunità di un cc inserimento » che valga a sottrarre certe fondamentali direttive alle vicissitudini congiunturali delle mutevoli circostanze politiche, economiche e sociali). Sarebbe tuttavia illogico attendersi di trovare l'organica ed integrale formulazione di una politica economica, cc cristallizzata » in un insieme di norme rivolte a particolari obiettivi: e perciò, se da un canto la promulgazione di norme siffatte non può in sè risolversi nell'adozione di una determinata politica, essa non può nemmeno interpretarsi a priori come rifiuto, da parte dei promotori, ad impegnarsi in uria più vasta e coerente azione politico-economica. In altri termini, assunto che l'emanazione delle norme in parola non esprime una cc politica » nel senso pieno della parola (e tanto meno una cc nuova politica »); ed anche ammesso che detta emanazione possa essere tacciata di « intempestività », è pur sempre lecito ed opportuno considerarne la portata specifica: valutare cioè i limiti e le prospettive che sembrano essere inerenti alle norme in progetto, con l'implicita riserva di ritenerne l'efficacia condizionata dalle generali direttive che ispireranno una sistematica azione di governo. Premessi questi « distinguo » - del tutto superflui, se non fosse stato per l'impostazione che in prevalenza è stata data ai commenti - si può ora rivolgere l'attenzione agli incentivi, di cui nel citato disegno di legge, a favore dell'economia meridionale. Grosso modo essi possono compendiarsi nelle seguenti categorie: I) provvedimenti diretti ad agevolare la qualificazione professionale della mano d'opera; 2) provvedimenti diretti ad agevolare. la utilizzazione e/o la costituzione di infrastrutture specifiche richieste dall'esercizio di attività industriali (e si è detto specifiche per distinguere queste infrastrutture da quelle che si è venuti finora predisponendo, in favore delle attività economiche in genere); 3) rinnovo e creazione di contributi di natura diretta (sovvenzioni, forniture preferenziali, ecc.) o indiretta (agevolazioni fiscali) agli oneri di impianto e/o di gestione di unità produttive (questa ·cataJogazione non ripete quella formale del progetto di legge: per essa vedasi il citato articolo del Cifarelli). Al primo obiettivo - qualificazione professionale della mano d'opera - sono dedicati gli artt. 3 e 17 del progetto di legge. L'art. 3 intende sancire la facoltà del Comitato dei Ministri per il Mez- [68] Bibloteca Gino Bianco
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