Con riferimento ai dati considerati, 1'.analisi citata comprende anche il calcolo dell'investimento medio per unità lavorativa, dal quale pertanto risulta che il capitale necessario per occupare una nuova unità lavorativa si aggir,a, in media per i nuovi impianti sui sette milioni di lire e per gli ampliamenti sui cinque milioni. Gli .ammaestramenti di questo calcolo, in termini di considerazione della mole di capitali occorrente per far fronte alle esigenze dell'occupazione nel Mezzogiorno, sono di piena evidenza, sia pur limitatamente ai settori industriali sopra elencati. Tornando ora all'es.ame del disegno di legge di proroga della Cassa, anche a voier considerare soltanto panoramicamente le norme che esso prevede, deriva dai dati di fatto esposti, la possibilità di valutare l'importanza di ciascuno degli incentivi previsti, e tanto di quelli preesistenti sui qu.ali si insiste, quanto di quelli eh-eora vengono posti in essere. Peraltro giustamente la Relazione che accompagna il disegno di legge ribadisce l'intento generale di siffatta politica di incentivi. Il criterio orientativo del Governo è il seguente: << che non si vuole creare situazioni di privilegio, ma soltanto .avvicinare, nel rapporto di convenienza, le condizioni del Mezzogiorno ai molteplici fattori agglomerativi delle regioni a diffusa industrializzazione >>. Così con l'art. 16, che proroga per tutta la nuova durata della Cassa le facilitazioni per l'industrializzazione già stabilite dalla legge 29/12/1948 n. 1482e conferma la riserva del 20 % delle commesse statali a favore delle aziende industriali e artigianali del Mezzogiorno. Così con l'art. 15, che prevede provvidenze per facilitare l'afflusso di capitali agli Istituti specializzati pel finanziamento industriale del Mezzogiorno: la Cassa, nella misura che stabilirà di volta in volta il Comitato Interministeriale del Credito, potrà contribuire al pagamento degli interessi relativi ad obbligazioni emesse dall'Isveimer, d.all'Irfis e dal Cis. Così -con l'art. 17, che, allo scopo di apprestare la mano d'opera professionale qualificata pel funzionamento di nuovi impianti, dà facoltà alle imprese industriali del Mezzogiorno di assumere come .apprendisti, per non più di un anno, giovani di età dai 20 ai 30 anni, semprechè non sia dispo-- nibile in loco mano d'opera qualificata. , Questa norma, che estende le disposizioni per l'apprendistato della legge 19/1/1955 n. 25 oltre il limite di età di 20 anni dalla legge stessa fissato, ha [27] Bibloteca Gino Bianco
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